Traccia

Il padre di uno studente di quindici anni compiuti, iscritto al secondo anno di un istituto professionale, chiede al dirigente di «ritirare il figlio da scuola» per avviarlo al lavoro nell’azienda di famiglia. A sostegno della richiesta cita una legge del 1999 secondo cui l’obbligo si esaurirebbe con il primo anno della secondaria di secondo grado. Il dirigente come procede.

Quadro normativo

  • Art. 34 Cost. — istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per almeno otto anni.
  • Art. 1, c. 622 della legge-296-2006 — obbligo di istruzione di dieci anni, fino ai sedici anni di età.
  • dlgs-76-2005 — diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, o fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno; vigilanza dei Comuni e delle istituzioni scolastiche, anagrafe degli studenti, sanzioni per l’inosservanza.
  • legge-9-1999 — è la norma che il genitore ha in mente, ed è interamente abrogata dalla legge-53-2003: non se ne può trarre alcun argomento.
  • obbligo-istruzione — l’obbligo si assolve anche nei percorsi di IeFP regionali, nell’istruzione parentale con esame di idoneità (art. 23 del dlgs-62-2017) e, per gli adulti, nei CPIA (dpr-263-2012).

Impostazione della risposta

La prima mossa non è giuridica ma di fatto: verificare l’età anagrafica e gli anni di istruzione già assolti. A quindici anni, al secondo anno del secondo ciclo, lo studente ha alle spalle nove anni di istruzione: l’obbligo decennale non è concluso, e il diritto-dovere prosegue comunque fino ai diciotto anni o alla qualifica.

Ne discende che il «ritiro» non è nella disponibilità della famiglia: l’obbligo è un dovere del minore e dei genitori, non un servizio rinunciabile. Il dirigente non oppone però un rifiuto secco: indica le strade che l’ordinamento apre e che assolvono l’obbligo, cioè il passaggio a un percorso di istruzione e formazione professionale regionale — coerente, fra l’altro, con l’obiettivo dichiarato dalla famiglia — o le altre modalità di assolvimento previste. Il riferimento alla legge del 1999 va corretto in modo esplicito e documentato, perché è l’argomento su cui la richiesta si regge.

Se la famiglia non dà seguito ad alcuna delle opzioni e lo studente smette di frequentare, il dirigente passa dal piano informativo a quello della vigilanza sull’obbligo: segnalazione al Comune di residenza e alimentazione dell’anagrafe, con coinvolgimento dei servizi sociali quando emergono elementi di rischio per il minore.

Atti da produrre

  • Nota scritta al genitore con la base normativa e le modalità di assolvimento dell’obbligo, conservata agli atti.
  • Nulla osta in caso di passaggio ad altra istituzione scolastica o formativa; comunicazione all’ente titolare del percorso IeFP.
  • Aggiornamento dell’anagrafe degli studenti e comunicazione al Comune in caso di mancata frequenza.
  • Eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali.

Errori da evitare

  • Accogliere il «ritiro» come un atto di autonomia privata, protocollandolo senza istruttoria: l’obbligo non si rinuncia.
  • Confondere il ritiro dalle lezioni, che riguarda studenti non più soggetti all’obbligo, con l’interruzione del percorso di un minore in obbligo.
  • Rispondere a voce: la richiesta e la risposta vanno documentate, perché su di esse si misura la diligenza del dirigente in caso di evasione.
  • Accettare la citazione normativa della famiglia senza verificarne la vigenza.

Collegamenti

vigilanza-obbligo-istruzione · obbligo-istruzione · evoluzione-storica-ordinamento-scolastico