Identificazione

Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 — Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale; convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Gerarchia e collocazione

Decreto-legge convertito. Incide sull’art. 731 c.p. e sulla disciplina penale dell’inosservanza dell’obbligo di istruzione (art. 570-ter c.p.), oltre che sulle procedure di segnalazione a carico delle istituzioni scolastiche.

Ambito di applicazione

Istituzioni scolastiche, famiglie, sindaci, procure minorili; gestori di dispositivi e servizi digitali.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 12, c. 01 — riscrive l’art. 114 del dlgs-297-1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione). Procedura a regime: il sindaco, accedendo all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST, art. 62-quater del dlgs-82-2005), individua i minori non in regola e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’obbligo.
  • Art. 114, c. 2 (nuovo) — nelle more dell’attivazione dell’ANIST, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco entro il mese di ottobre i dati dei minori soggetti a obbligo di istruzione regolarmente iscritti.
  • Art. 114, c. 4 (nuovo) — il DS verifica la frequenza e individua gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di tre mesi senza giustificati motivi; se l’alunno non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione alla famiglia, il DS avvisa il sindaco entro sette giorni perché proceda all’ammonizione. Costituisce in ogni caso elusione dell’obbligo la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
  • Art. 12, c. 1 — introduce l’art. 570-ter c.p. (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori): reclusione fino a due anni per il responsabile ammonito che non provveda; c. 3 — abroga l’art. 731 c.p.
  • Art. 13 — applicazioni di controllo parentale preinstallate sui dispositivi di comunicazione elettronica.
  • Avvertenza: il termine di «48 ore» per la segnalazione, che circola in materiali divulgativi (compresa la scheda Area A di IusSchola), non compare nel testo del decreto: i termini effettivi sono quelli dell’art. 114, c. 4 sopra riportati (sette giorni + sette giorni).

Adempimenti generati

vigilanza-obbligo-istruzione · gestione-episodi-bullismo · patto-corresponsabilita

Vigenza e modifiche

Vigente. Verifica: 2026-09-11. Il testo coordinato con la legge di conversione 159/2023 non è presente in raw/: per l’uso operativo va letto su Normattiva.

Collegamenti

obbligo-istruzione · legge-70-2024 · dpr-134-2025-statuto-studenti · vigilanza-obbligo-istruzione · codice-penale

Fonti

Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dl-123-2023.md (download 2026-09-11, testo multivigente). Citazioni nei manuali di preparazione: nessuna citazione diretta rilevata nei tre volumi.