Identificazione
Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 — «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53». Testo multivigente da Normattiva.
Gerarchia e collocazione
Decreto legislativo attuativo della delega della legge-53-2003. È l’atto che dà il nome attuale all’INVALSI e che precede di nove anni il regolamento organico del sistema di valutazione (dpr-80-2013); l’assetto dei compiti dell’Istituto è stato poi riscritto dall’art. 17 del dlgs-213-2009.
Ambito di applicazione
Sistema educativo di istruzione e di formazione. Per l’istruzione e formazione professionale la valutazione «concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione» (art. 1, c. 1).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’obiettivo di valutarne efficienza ed efficacia «inquadrando la valutazione nel contesto internazionale».
- Art. 1, c. 2 — al Servizio concorrono l’Istituto nazionale di valutazione, le istituzioni scolastiche e formative, le Regioni, le Province e i Comuni, che coordinano le rispettive attività con accordi e intese per la condivisione dei dati.
- Art. 1, c. 3 — interoperabilità dei sistemi informativi per lo scambio continuo dei dati, riducendo duplicazioni e disallineamenti.
- Art. 1, c. 4 — Comitato tecnico permanente presso il Ministero, per assicurare l’interoperabilità fra attività e servizi di valutazione.
- Art. 2, cc. 1-2 — l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione istituito dal dlgs-258-1999 è riordinato e assume la denominazione di «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)»; è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
- Art. 2, c. 3 — l’Istituto è vigilato dal Ministero; il Ministro individua con periodicità almeno triennale le priorità strategiche, con direttiva per il sistema dell’istruzione e con linee guida d’intesa con la Conferenza unificata per l’istruzione e formazione professionale; la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche resta riservata all’Istituto.
- Art. 3 — compiti dell’Istituto: il c. 1 è stato abrogato dal dlgs-213-2009 (che li ha riscritti nel proprio art. 17, c. 2). Restano: relazioni al Ministro, comunicate alla Conferenza unificata (c. 2); relazione triennale del Ministro al Parlamento sugli esiti della valutazione (c. 3); rapporto annuale dell’Istituto sull’attività svolta (c. 4).
- Art. 4 — organi dell’Istituto: Presidente, Comitato di indirizzo, Collegio dei revisori dei conti.
- Art. 5 — il Presidente è nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro fra una terna proposta dal Comitato di indirizzo fra i propri componenti; incarico triennale, rinnovabile una volta.
- Art. 6 — il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri (almeno uno proveniente dal mondo della scuola); approva il programma annuale, delibera bilancio e conto consuntivo, i regolamenti e l’incarico di direttore generale; dura in carica tre anni, confermabile per un altro triennio.
- Artt. 8-13 — direttore generale, regolamenti di organizzazione e di amministrazione-contabilità, personale (anche comandato), incarichi a esperti, patrimonio e risorse.
- Art. 16, c. 5 — alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l’art. 1 del d.lgs. 258/1999 e cessano di applicarsi all’Istituto le restanti disposizioni di quel decreto.
Per il dirigente scolastico il decreto non genera adempimenti diretti: rileva come base giuridica del SNV e dell’INVALSI, i cui strumenti (prove standardizzate, dati per il RAV) incidono su ammissione agli esami e autovalutazione d’istituto.
Adempimenti generati
rav-piano-miglioramento — l’attività dell’INVALSI alimenta i dati del RAV.
Vigenza e modifiche
Modificata. Normattiva riporta il testo vigente alla data di consultazione. L’art. 3, c. 1 è stato abrogato dall’art. 18, c. 1, lett. f) del dlgs-213-2009; gli articoli su organi, Presidente e Comitato di indirizzo (artt. 4-6) risultano riscritti rispetto al testo originario (modifiche segnalate nel multivigente). Ultima verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
legge-53-2003 · dlgs-258-1999 · dlgs-213-2009 · dpr-80-2013 · dlgs-62-2017 · invalsi · autovalutazione-rav · mim
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-286-2004.md (download 2026-09-11, testo multivigente).
Citato 7 volte nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017 (aree «valutazione e autovalutazione» e «normativa del sistema educativo»).