Quando si usa
Per comunicare il calendario degli scrutini, le modalità di pubblicazione degli esiti, il calendario delle prove INVALSI, le date e le modalità degli esami di Stato, i criteri deliberati dal Collegio. È il modello con il maggior rischio privacy dell’intero sistema: gli esiti sono dati personali di minori.
Base normativa
- Art. 1, c. 2 dlgs-62-2017 — la valutazione è effettuata dai docenti in conformità ai criteri e alle modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
- Art. 1, c. 5 dlgs-62-2017 — le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti sulla valutazione del percorso scolastico.
- dpr-122-2009 come modificato dal dpr-135-2025-valutazione e legge-150-2024 — disciplina della valutazione; om-3-2025-valutazione-primaria per il primo ciclo.
- Art. 7, c. 2, lett. c) dlgs-297-1994 — il Collegio delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi ai fini della valutazione.
- dlgs-196-2003 e gdpr-regolamento-ue-2016-679 — pubblicazione degli esiti: si pubblica l’esito, non le motivazioni, e mai i dati sul sostegno o sulle misure dispensative.
- Ordinanze ministeriali annuali per esami di Stato e prove INVALSI; scrutini · esami-di-stato.
Chi decide, chi firma, chi riceve
I criteri sono del Collegio dei docenti (criteri-valutazione-collegio); il calendario è disposto dal dirigente nel piano annuale delle attività; la valutazione è del consiglio di classe. La circolare comunica e organizza: non introduce criteri.
Contenuto obbligato
| Elemento | Base normativa | Vincolo |
|---|---|---|
| Delibera del Collegio sui criteri e sua collocazione nel PTOF | art. 1, c. 2 dlgs-62-2017 | obbligatorio |
| Calendario con data, ora e composizione dell’organo | scrutini | obbligatorio |
| Modalità di pubblicazione degli esiti e canale di consultazione | art. 1, c. 5 dlgs-62-2017 | obbligatorio |
| Avvertenza sul divieto di diffusione degli esiti altrui | gdpr-regolamento-ue-2016-679 | obbligatorio |
| Indicazione che le motivazioni delle non ammissioni sono comunicate ai soli interessati | dlgs-196-2003 | obbligatorio |
| Verifica della validità dell’anno scolastico e delle deroghe deliberate | scrutini | obbligatorio per gli scrutini finali |
Termini
Gli scrutini si svolgono al termine di ciascun periodo deliberato dal Collegio e, per quelli finali, prima del termine delle lezioni. Esami di Stato e prove INVALSI seguono i termini delle ordinanze annuali: vanno verificati ogni anno, non ripresi dalla circolare dell’anno precedente.
Pubblicazione e conservazione
Esiti pubblicati nell’area riservata del registro elettronico, accessibile a ciascuna famiglia per il proprio figlio. La pubblicazione all’albo di tabelloni con i nomi è ammessa nei limiti indicati dal Garante e comunque senza riferimenti a sostegno, misure dispensative, non ammissioni motivate. I verbali restano agli atti.
Limiti e dati personali
Non si pubblicano: le motivazioni delle non ammissioni, il dettaglio delle prove differenziate, l’indicazione del docente di sostegno accanto al nome, i giudizi sul comportamento del singolo. Le comunicazioni sulle non ammissioni si fanno ai soli esercenti la responsabilità genitoriale, in forma riservata e prima della pubblicazione.
Modello
Oggetto: {{OGGETTO_VALUTAZIONE}}
Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie delle classi {{CLASSI}}
{{SEDE_O_PLESSI}}
In applicazione dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti con delibera n.
{{DELIBERA_CRITERI}} e inseriti nel PTOF, si comunica quanto segue.
Calendario
{{CALENDARIO_OPERAZIONI}}
Composizione e presidenza
{{COMPOSIZIONE_ORGANO}}
Pubblicazione degli esiti
Gli esiti saranno consultabili dal {{DATA_PUBBLICAZIONE}} in {{CANALE_ESITI}}, accessibile
a ciascuna famiglia per il proprio figlio. Le motivazioni delle eventuali non ammissioni
sono comunicate ai soli esercenti la responsabilita' genitoriale, in forma riservata.
E' vietata la diffusione, anche tramite social network, di esiti riferiti ad altri studenti.
Adempimenti dei docenti
{{ADEMPIMENTI_DOCENTI}}
Il Dirigente scolastico
{{FIRMA_DIGITALE}}Campi da compilare
| Segnaposto | Cosa scrivere | Obbligatorio |
|---|---|---|
{{OGGETTO_VALUTAZIONE}} | «Scrutini del primo periodo», «Prove INVALSI», «Esami di Stato: calendario» | sì |
{{CLASSI}}, {{SEDE_O_PLESSI}} | classi e sedi coinvolte | sì |
{{DELIBERA_CRITERI}} | numero e data della delibera del Collegio | sì |
{{CALENDARIO_OPERAZIONI}} | data, ora di inizio e fine per ciascuna classe | sì |
{{COMPOSIZIONE_ORGANO}} | consiglio di classe nella sola componente docente, presieduto dal dirigente o dal delegato | sì |
{{DATA_PUBBLICAZIONE}}, {{CANALE_ESITI}} | quando e dove si consultano gli esiti | sì |
{{ADEMPIMENTI_DOCENTI}} | inserimento delle proposte di voto, termini, documentazione da produrre | sì |
{{FIRMA_DIGITALE}} | firma digitale del dirigente: il documento informatico non porta firme scansionate | sì |
Errori ricorrenti
- Introdurre nella circolare criteri di valutazione che il Collegio non ha deliberato.
- Pubblicare tabelloni con annotazioni che rivelano sostegno, misure dispensative o non ammissioni.
- Comunicare la non ammissione con la sola pubblicazione, senza informare prima la famiglia.
- Riprodurre i termini dell’ordinanza dell’anno precedente.
- Delegare la presidenza dello scrutinio a un docente senza atto di delega agli atti.
Uso concorsuale
Traccia. Dopo la pubblicazione degli esiti finali, un genitore lamenta che dal tabellone affisso si ricavava quali alunni fossero seguiti dal docente di sostegno e quali non fossero stati ammessi. Chiede l’accesso ai verbali dello scrutinio del figlio. Il candidato indichi come deve rispondere il dirigente.
Che cosa deve emergere. Il limite della pubblicazione degli esiti: si pubblica l’esito, non ciò che rivela condizioni personali; la violazione configura diffusione illecita di dati, con obblighi verso il garante-privacy e possibile gestione-data-breach; il diritto di accesso agli atti dello scrutinio del proprio figlio e i limiti rispetto ai dati di terzi (accesso-agli-atti, legge-241-1990, dpr-184-2006); l’obbligo di motivazione della non ammissione e la comunicazione preventiva alla famiglia; le azioni correttive sul canale di pubblicazione.
Errori che pesano. Negare l’accesso in blocco invocando la privacy; concedere l’accesso a verbali contenenti dati di altri alunni senza oscuramento; trattare l’accaduto come irregolarità formale senza valutare la notifica di violazione.
Collegamenti
circolare-di-istituto · valutazione-apprendimenti · scrutini · esami-di-stato · criteri-valutazione-collegio · trasparenza-e-privacy
Fonti
dlgs-62-2017 · dpr-122-2009 · gdpr-regolamento-ue-2016-679 · dlgs-196-2003