Definizione

La circolare di istituto è l’atto con cui il dirigente scolastico comunica alla comunità scolastica una disposizione organizzativa, un’informazione o un adempimento. Non è una fonte del diritto e, di regola, non è un provvedimento amministrativo: è un atto interno di organizzazione, espressione dei poteri di direzione e coordinamento che l’art. 25, c. 2 del dlgs-165-2001 attribuisce al dirigente («spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane»), nel quadro della funzione direttiva descritta dall’art. 396 del dlgs-297-1994.

Va distinta da tre atti che le somigliano:

AttoChe cos’èDifferenza
Circolare ministeriale (cartella circolare/)atto interpretativo o di indirizzo di un ufficio ministerialeproviene dall’amministrazione centrale, non dalla scuola; vincola la scuola solo nei limiti in cui la norma già dispone
Ordine di serviziodisposizione individuale rivolta a un dipendente determinatoincide sul rapporto di lavoro del singolo; va notificato e può essere contestato
Provvedimento amministrativoatto che incide unilateralmente su posizioni giuridiche soggettiverichiede motivazione (art. 3 legge-241-1990), responsabile del procedimento e indicazione dei rimedi

La distinzione non è nominalistica. Una «circolare» che nega un permesso, dispone un’esclusione o assegna un obbligo a un soggetto determinato è un provvedimento a dispetto del nome, e ne segue la disciplina: qualificare male l’atto è uno degli errori che più spesso si ritrovano nei ricorsi accolti.

Disciplina

Il potere. Art. 25, cc. 2 e 4 dlgs-165-2001; art. 396 dlgs-297-1994; art. 5 del dpr-275-1999 per l’autonomia organizzativa entro cui la disposizione si colloca.

I limiti. La circolare non può:

  • derogare a una norma di legge o di regolamento, né al CCNL;
  • introdurre obblighi che la fonte non prevede — vale per la circolare di istituto ciò che vale per quella ministeriale;
  • invadere le competenze deliberative degli organi collegiali: il funzionamento didattico è del Collegio (art. 7 dlgs-297-1994), l’organizzazione della vita della scuola è del Consiglio di istituto (art. 10);
  • disporre trattamenti di dati personali eccedenti la finalità comunicativa (artt. 5 e 6 gdpr-regolamento-ue-2016-679).

La forma. Documento informatico sottoscritto digitalmente e registrato a protocollo: art. 53 del dpr-445-2000 per la registrazione, dlgs-82-2005 per formazione, validità e conservazione del documento; vedi protocollo-informatico.

La pubblicità. Tre canali distinti, che non si sovrappongono: la notifica al personale e alle famiglie (registro elettronico, area riservata), l’albo online per gli atti che lo richiedono, l’Amministrazione trasparente per le sole categorie previste dal dlgs-33-2013 (vedi amministrazione-trasparente). Pubblicare fuori dai casi previsti è una diffusione di dati priva di base giuridica, non un eccesso di zelo.

Applicazione nella scuola

Il sistema di modelli del wiki — cartella circolare-tipo/ — raccoglie sedici tipologie ricorrenti, ciascuna con la propria base normativa, i soggetti competenti, i termini e il testo tipo con i segnaposto da compilare. Il criterio redazionale è unico: entro il primo paragrafo il destinatario deve riconoscere evento, destinatari, azione richiesta e scadenza.

Tre regole pratiche ricorrono in tutti i modelli:

  1. La circolare segue la delibera, non la sostituisce. Dove la materia è di competenza di un organo collegiale, la circolare comunica ciò che l’organo ha deliberato e cita gli estremi della delibera.
  2. I dati personali restano fuori. Elenchi nominativi, condizioni di salute, situazioni familiari ed economiche, graduatorie analitiche non vanno nel testo diffuso: si comunica l’esito al singolo o si rinvia all’area riservata.
  3. Una circolare pubblicata non si riscrive. Si emette una circolare di rettifica che indica il numero sostituito e che cosa cambia: la versione già notificata ha prodotto affidamento.

Relazioni

procedimento-amministrativo · delibere-organi-collegiali · organi-collegiali · dirigenza-scolastica · trasparenza-e-privacy · protocollo-informatico · adozione-provvedimenti

Orientamenti contrastanti

Sulla natura della circolare la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel senso della non impugnabilità autonoma degli atti meramente interpretativi o organizzativi, salvo che l’atto sia immediatamente lesivo: la lesività, però, si valuta sul contenuto e non sul nome dell’atto, e il confine è mobile. Nel dubbio il dirigente adotta la forma più garantista — motivazione ed effetti espliciti — perché il costo di una motivazione in più è nullo, quello di una motivazione mancante è l’annullamento.

Fonti

dlgs-165-2001 · dlgs-297-1994 · dpr-275-1999 · dpr-445-2000 · dlgs-82-2005 · dlgs-33-2013