Identificazione

Decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 — «Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico», pubblicato in G.U. Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010. Ministro: Gelmini.

Base giuridica richiamata in premessa: la legge-425-1997 e la legge 11 gennaio 2007, n. 1 (che ha introdotto la lode all’art. 3, c. 6 della l. 425/1997); il dpr-323-1998, in particolare l’art. 11; il d.m. 22 maggio 2007, n. 42 (tabelle previgenti); il dpr-122-2009, in particolare gli artt. 6 e 14, c. 3.

Gerarchia e collocazione

Atto amministrativo generale, non regolamento: sostituisce le tabelle A, B e C allegate al d.m. 42/2007 per adeguarle al d.P.R. 122/2009 e recepire la finalità di eccellenza della lode.

Ambito di applicazione

Studenti dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, candidati interni e candidati «anticipatari per merito» ex art. 6, c. 2 del d.P.R. 122/2009. Applicazione graduale: terzultimo anno nel 2009/2010, penultimo nel 2010/2011, ultimo nel 2011/2012 (art. 1).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico è contenuta nelle tabelle allegate, che «costituiscono parte integrante» del decreto, e si applica per scorrimento annuale a partire dal terzultimo anno nel 2009/2010.
  • Art. 2 — con l’attribuzione della lode la commissione «attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame».
  • Art. 3, cc. 1-3 — criteri per la lode: la commissione, all’unanimità, può attribuirla a chi consegue il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione di cui all’art. 3, c. 6 della l. 425/1997, a condizione che a) abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo senza l’integrazione dell’art. 11, c. 4 del d.P.R. 323/1998 e b) abbia riportato negli scrutini finali di terzultima, penultima e ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, compreso il comportamento; credito annuale e punteggio di ciascuna prova devono essere stati attribuiti nella misura massima all’unanimità.
  • Art. 3, c. 4 — nei casi di abbreviazione per merito (art. 6, c. 2 del d.P.R. 122/2009) il credito per l’anno non frequentato è attribuito nella misura massima prevista dalla tabella A in relazione alla media dei voti del penultimo anno.
  • Art. 3, cc. 5-7 — criteri della lode per i candidati anticipatari per merito, riferiti ai due anni antecedenti il penultimo.
  • Art. 4 — norme transitorie per gli esami 2009/2010 e 2010/2011 (requisiti di voto riferiti alla sola ultima classe, poi a penultima e ultima) e per gli anticipatari; c. 5: ai candidati anticipatari del 2009/2010 si applica la tabella A del d.m. 42/2007, a quelli del 2010/2011 la tabella A del presente decreto.

Limite del testo acquisito: le tabelle A, B e C sono pubblicate in Gazzetta «in formato grafico» e non sono comprese nel testo recuperato. Le fasce di punteggio non sono quindi citabili da questo wiki.

Adempimenti generati

scrutini · esami-di-stato · valorizzazione-eccellenze

Vigenza e modifiche

Superato dal d.lgs. 62/2017. Per gli esami di Stato del secondo ciclo la materia è oggi retta dal dlgs-62-2017: l’art. 15 attribuisce il credito scolastico fino a quaranta punti (12 + 13 + 15) secondo la tabella dell’allegato A al decreto legislativo, e l’art. 18, c. 6 detta i criteri della lode (unanimità, punteggio massimo di cento punti senza integrazione, credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe, punteggio massimo in ogni prova). Il d.m. 99/2009 non risulta abrogato in modo espresso, ma le sue tabelle non sono più applicabili: resta il riferimento storico e concorsuale, ed è ancora citato nelle ordinanze ministeriali sugli esami fino al 2018. Ultima verifica: 2026-09-12.

Collegamenti

dlgs-62-2017 · dpr-122-2009 · dpr-323-1998 · legge-425-1997 · valutazione-apprendimenti · valutazione-comportamento · esami-di-stato

Fonti

Testo originario recuperato dal portale della Gazzetta Ufficiale (GU n. 48 del 27-02-2010, codice redazionale 10A02310): raw/normativa/dm-99-2009-credito-scolastico.md (download 2026-09-12). L’atto non è presente su Normattiva: la ricerca per URN restituisce la l. 99/2009, atto diverso. Citato 1 volta nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017 (tabelle A, B, C richiamate a proposito dell’attribuzione del credito nell’O.M. 350/2018).