Traccia
Alcuni genitori di alunni di prima media chiedono che i figli escano da soli al termine delle lezioni; altri chiedono che nessun alunno esca senza un adulto. Un genitore separato comunica che l’altro genitore non è autorizzato a prelevare il figlio. Il candidato illustri come procede il dirigente.
Quadro normativo
- Art. 19-bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017: i genitori dei minori di quattordici anni possono autorizzare l’uscita autonoma, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto; l’autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
- Art. 2048 c.c. (codice-civile) e art. 61 L. 312/1980.
- Responsabilità genitoriale: artt. 316 e 337-ter c.c.
Impostazione della risposta
- L’autorizzazione non è automatica: la norma richiede una valutazione del contesto (percorso casa-scuola, viabilità, autonomia del minore). Il dirigente predispone un modulo che raccoglie la richiesta dei genitori e la dichiarazione sulle condizioni del percorso.
- La decisione va formalizzata: il Consiglio di istituto delibera i criteri generali nel regolamento, il dirigente adotta il provvedimento per il singolo alunno, revocabile se mutano le condizioni.
- L’esonero opera per l’uscita da scuola e per l’uso del trasporto scolastico, nei limiti previsti dalla norma. Non copre comportamenti diversi da quelli autorizzati.
- Genitori separati: l’autorizzazione riguarda la responsabilità genitoriale, che salvo provvedimenti del giudice è esercitata da entrambi. Il dirigente acquisisce il provvedimento giudiziale prima di limitare il diritto di uno dei due: non può decidere sulla base della sola dichiarazione dell’altro.
- Alunni non autorizzati: la vigilanza prosegue fino alla consegna a un genitore o a un delegato maggiorenne. Il piano di uscita va organizzato per scaglioni e presidi documentati.
Atti da produrre
Criteri nel regolamento di istituto, modulistica di autorizzazione, provvedimenti individuali, elenco dei delegati, piano di uscita.
Errori da evitare
- Considerare l’autorizzazione un atto dovuto o, all’opposto, negarla per prassi.
- Limitare i diritti di un genitore separato senza provvedimento del giudice.
- Non revocare l’autorizzazione quando cambiano le condizioni.
Collegamenti
vigilanza-alunni · regolamento-istituto · infortunio-alunno-intervallo