Identificazione
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° giugno 2017, n. 374 (MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000374.01-06-2017, firmato da Valeria Fedeli), sull’aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Quindici articoli (con un art. 4-bis), modelli di domanda A/1, A/2, A/2-bis, B e A/4 e due tabelle di valutazione (A per la II fascia, B per la III).
Fonte del testo: PDF ufficiale pubblicato su istruzione.it/graduatoriedistituto. Il PDF è una scansione con livello testo di qualità scadente: molte cifre sono rese male dal riconoscimento (per esempio «lO» per «10», «2 lO» per «210»). Ogni numero va ricontrollato sull’originale prima di essere citato.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — per il triennio 2017/18-2019/20 sono costituite in ciascuna istituzione scolastica graduatorie suddivise in tre fasce per ogni posto di insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (il «Regolamento» sulle supplenze). Il decreto aggiorna II e III fascia, che sostituiscono quelle del triennio precedente; la I fascia sarà aggiornata dall’a.s. 2019/2020. Nello scorrimento non sono previste riserve di posti per le categorie della L. 68/1999 e delle altre leggi speciali.
- Art. 2 — titoli di accesso: la II fascia è per gli aspiranti non inseriti in GAE in possesso di abilitazione o idoneità (SSIS, COBASLID, TFA ex D.M. 249/2010, corsi biennali di II livello dei conservatori, didattica della musica, sessioni riservate, laurea in Scienze della formazione primaria, titoli magistrali ante a.s. 2001-2002 con valore abilitante); la III fascia è per chi possiede il solo titolo di studio.
- Art. 3 — requisiti generali di ammissione: cittadinanza italiana o di uno Stato UE o le condizioni dell’art. 38, cc. 1 e 3-bis del dlgs-165-2001, Carta Blu UE, familiari di cittadini italiani; età non inferiore a 18 anni e non superiore a 66 anni e 7 mesi al 1° settembre 2017; godimento dei diritti civili e politici; adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. Il c. 2 elenca le cause di esclusione: esclusi dall’elettorato attivo politico; destituiti o dispensati per persistente insufficiente rendimento; dichiarati decaduti ex art. 127, c. 1, lett. d) del d.P.R. 3/1957; lett. d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; temporaneamente inabilitati o interdetti; radiati dall’albo professionale degli insegnanti; dipendenti pubblici collocati a riposo; insegnanti non di ruolo colpiti dalla sanzione dell’esclusione dall’insegnamento. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento e l’amministrazione può disporre l’esclusione con provvedimento motivato in qualsiasi momento.
- Art. 6 — l’aspirante può chiedere fino a 20 istituzioni scolastiche della stessa provincia, con il limite di 10 istituzioni e al massimo 2 circoli didattici per infanzia e primaria; entro quel numero può indicare fino a 7 scuole (con limite di 2 circoli) per la chiamata prioritaria nelle supplenze brevi fino a 10 giorni.
- Art. 7 — domande su modelli A/1, A/2, A/2-bis, con termine 24 giugno 2017, indirizzate a un’unica istituzione scolastica che gestisce la posizione dell’aspirante; il modello B (scelta delle sedi) si presenta esclusivamente per via telematica.
- Art. 12 — interpello e convocazione: avvengono per posta elettronica certificata o, in mancanza, per posta elettronica ordinaria. Per le supplenze fino a 10 giorni in infanzia e primaria la fascia oraria di reperibilità è dalle 7:30 alle 9:00; per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta va trasmessa con preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine per la risposta e con ulteriori 24 ore per la presa di servizio. La comunicazione deve contenere data di inizio, durata, orario settimanale distinto per giorni, termine tassativo per il riscontro e recapiti della scuola; in caso di comunicazione multipla, anche l’ordine di graduatoria e la data di assegnazione.
- Art. 13 — sanzioni: si applica l’art. 8 del D.M. 131/2007 per rinuncia, mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione e abbandono. La mancata risposta nei termini, quando la comunicazione risulti effettivamente pervenuta, equivale a rinuncia esplicita; le sanzioni si applicano solo agli aspiranti totalmente inoccupati o che non abbiano già accettato altra supplenza.
- Art. 15 — approva le tabelle di valutazione A (II fascia) e B (III fascia). Il decreto «annulla e sostituisce il D.M. n. 315 del 25/05/2017».
Adempimenti generati
Nel triennio di riferimento il decreto ha generato per le scuole capofila la gestione delle domande e la produzione delle graduatorie, e per tutte le scuole la procedura di interpello e conferimento delle supplenze con le forme e i termini dell’art. 12. Oggi l’interesse è storico e concorsuale: l’art. 3 è il riferimento classico sui requisiti generali di ammissione e sulle cause ostative alle procedure del personale scolastico.
Vigenza e modifiche
Esaurito. Le graduatorie costituite avevano validità per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20 (art. 1, c. 2). La materia è stata poi riscritta dal regolamento sulle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) introdotto dall’art. 4 del d.l. 126/2019 conv. L. 159/2019 e dalle ordinanze ministeriali successive, che il wiki non possiede: il D.M. 374/2017 va citato come precedente e non come disciplina vigente. Verifica: 2026-09-14. Non è presente in raw/ il D.M. 131/2007, regolamento a monte al quale il decreto rinvia di continuo.
Collegamenti
dm-640-2017-graduatorie-ata-terza-fascia · dlgs-165-2001 · dlgs-297-1994 · legge-107-2015 · usr