Identificazione
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 agosto 2017, n. 640 (MIUR.AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto) — costituzione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2017/18 - 2019/20.
Base giuridica dichiarata in premessa: il Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (nel testo del decreto chiamato «il Regolamento»), e in particolare il suo art. 8, c. 1, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e di formazione delle graduatorie, e il suo art. 5, c. 6, che ne stabilisce la validità triennale. In premessa sono richiamati anche il d.lgs. 297/1994, la l. 124/1999, il CCNL comparto scuola 2006/2009 (Tabella B), i precedenti D.M. 716 e 717 del 5 settembre 2014, il d.l. 104/2013 conv. l. 128/2013, il d.lgs. 82/2005, il parere del CSPI reso il 10 maggio 2017 e l’ordinanza del TAR Lazio n. 3506/2017.
Gerarchia e collocazione
Atto amministrativo generale di attuazione, non regolamento: non innova la disciplina del conferimento delle supplenze ATA (che resta nel D.M. 430/2000), ma ne dà applicazione per un singolo triennio, fissando termini, modelli di domanda e tabelle di valutazione dei titoli (allegato A).
Ambito di applicazione
Tutte le istituzioni scolastiche statali, escluse quelle della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che adottano provvedimenti autonomi (art. 1.3 e art. 5.3).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1.1 — le graduatorie di terza fascia sono costituite, nelle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito il relativo organico, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico. Il DSGA non rientra fra i profili delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.
- Art. 1.2 — le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle del triennio precedente e valgono per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20.
- Art. 1.3 — le graduatorie sono formulate a cura del dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda, cui è affidato l’espletamento dell’intera procedura; l’obbligo vale anche se in quella scuola non è presente l’organico di uno o più dei profili richiesti.
- Art. 1.4 — inserimento secondo punteggio decrescente in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata; agli aspiranti già inclusi nel triennio precedente che presentino domanda di conferma è attribuito, per autocertificazione, il punteggio risultante dalle graduatorie formate in base al D.M. 717/2014.
- Art. 1.5 — le riserve di posti della l. 68/1999 e delle altre leggi speciali si soddisfano interamente sulle graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento: nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera alcuna riserva.
- Art. 1.6 — chi consegue l’inserimento nelle graduatorie permanenti e/o in prima fascia è cancellato dalla corrispondente terza fascia.
- Art. 3.1 — requisiti generali alla data di scadenza della domanda: cittadinanza italiana o di Stato UE (o requisiti della l. 97/2013), età non superiore a 66 anni e 7 mesi, godimento dei diritti politici.
- Art. 4.1 — termine di presentazione delle domande di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento: dal 30 settembre al 30 ottobre 2017. Decreto e avviso di pubblicazione vanno pubblicati da USR, Ambiti territoriali e da ciascuna istituzione scolastica.
- Art. 4.2 — domanda unica per una sola provincia; art. 5.2 — domanda unica per tutti i profili richiesti; art. 6 — scelta delle istituzioni scolastiche tramite istanza on line.
- Art. 7.1-7.4 — le dichiarazioni sono rese ai sensi del d.P.R. 445/2000; i controlli si effettuano nei casi e con le modalità degli artt. 71 e 72 dello stesso d.P.R.
- Art. 8.1-8.5 — nullità della domanda priva di sottoscrizione o tardiva; esclusione di chi presenta domanda in più istituzioni scolastiche della stessa o di diverse province, di chi è privo dei requisiti, di chi rende dichiarazioni mendaci (con le sanzioni degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000); tutti gli aspiranti sono inseriti con riserva di accertamento dei requisiti.
- Art. 9.1-9.4 — avverso esclusione, nullità e graduatorie è ammesso reclamo al dirigente scolastico che gestisce la domanda, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; decisi i reclami, la graduatoria è approvata in via definitiva e da quel momento è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Art. 9.5 — la pubblicazione delle graduatorie avviene contestualmente nell’ambito della stessa provincia, con termine unico fissato dall’Ufficio territoriale.
- Art. 10 — le istituzioni scolastiche devono obbligatoriamente usare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie per interpellare i soli aspiranti in condizione di accettare la supplenza.
- Art. 11.2-11.4 — per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta va trasmessa con almeno 24 ore di preavviso rispetto al termine per la risposta, più ulteriori 24 ore per la presa di servizio; contenuto obbligatorio della comunicazione (dati della supplenza, termine tassativo di riscontro, recapiti della scuola e, in caso di convocazione multipla, ordine di graduatoria e data di assegnazione).
- Art. 12.2-12.3 — ordine di utilizzo: prima fascia, poi seconda, infine terza fascia secondo il presente decreto; per l’assistente tecnico occorrono i titoli di accesso alle aree di laboratorio.
Adempimenti generati
A carico del dirigente scolastico destinatario delle domande: pubblicazione del decreto, valutazione delle domande e dei titoli, formazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, decisione dei reclami, controlli sulle autocertificazioni (controlli-autocertificazioni), conferimento delle supplenze temporanee con la procedura informatica di interpello. Nel wiki non esiste ancora una pagina di adempimento dedicata alle graduatorie di istituto del personale ATA.
Vigenza e modifiche
Efficacia esaurita. Le graduatorie costituite con questo decreto valevano per il triennio 2017/18 - 2019/20 (art. 1.2). Per i trienni successivi il Ministero ha adottato il D.M. 3 marzo 2021, n. 50 (triennio 2021/24) e il D.M. 21 maggio 2024, n. 89 (triennio 2024/27), entrambi pubblicati nella pagina «Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA» del portale ministeriale. Non risulta una clausola di abrogazione espressa del D.M. 640/2017, che resta rilevante come precedente e per le procedure del triennio cui si riferisce. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
dlgs-297-1994 · dpr-445-2000 · dlgs-82-2005 · dl-104-2013 · legge-128-2013 · usr · mim · dsga · controlli-autocertificazioni
Fonti
Testo ufficiale in PDF («D.M. 640 30 agosto 2017 firmato.pdf») scaricato dal portale del Ministero, sezione Graduatorie ATA, e convertito in testo: raw/normativa/dm-640-2017-graduatorie-ata-terza-fascia.md (download 2026-09-12). Il PDF è una scansione con livello di testo OCR di qualità disomogenea: le citazioni vanno ricontrollate sull’originale prima di essere riportate in un atto. Il file comprende anche le tabelle di valutazione dei titoli allegate.
Citato 1 volta nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017 (area 5), proprio sull’elenco dei profili professionali dell’art. 1.1.