Identificazione

Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 — Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. Sette articoli. Entrata in vigore 7 febbraio 2008 (G.U. n. 19 del 23 gennaio 2008).

Gerarchia e collocazione

Decreto legislativo attuativo della delega dell’art. 2, c. 1, lett. d) della legge 11 gennaio 2007, n. 1, che ha autorizzato il Governo a disciplinare l’incentivazione delle eccellenze studentesche (art. 1, c. 1). Si innesta sul dlgs-297-1994 e richiama, per la prosecuzione dei percorsi, l’art. 13 del dl-7-2007 e l’art. 69 della legge-144-1999 (art. 1, c. 3).

Ambito di applicazione

Studenti che frequentano i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie (art. 2, c. 1). Si applica dall’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore (art. 7, c. 3).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1, c. 1-2 — L’incentivazione delle eccellenze è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati, e concorre a innalzare i livelli di apprendimento garantendo a tutti pari opportunità.
  • Art. 1, c. 4 — Il raggiungimento di risultati elevati «può rappresentare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell’offerta formativa»: è l’aggancio fra eccellenze e ptof.
  • Art. 2, c. 3 — Il sistema va organizzato in modo da garantire partecipazione diffusa e superamento degli ostacoli alle pari opportunità legati a genere, cultura, lingua e disabilità.
  • Art. 2, c. 4 — Si considerano sia le prestazioni individuali dei singoli allievi sia i risultati di gruppi di studenti, quando (come nel settore tecnico e professionale) siano richieste forme particolari di collaborazione.
  • Art. 2, c. 5-6 — Possono rilevare le certificazioni di competenze ad elevata standardizzazione e validità internazionale (lingue straniere, tecnologie informatiche) e la votazione conseguita all’esame di Stato.
  • Art. 3, c. 1 — L’individuazione delle eccellenze avviene con procedure di confronto e competizione nazionali e internazionali, olimpiadi e certamina, organizzate di norma per fasi successive: dalla singola istituzione scolastica al livello provinciale, regionale e nazionale.
  • Art. 3, c. 2-4 — Soggetti pubblici e privati possono concorrere all’individuazione delle eccellenze previo accreditamento dell’amministrazione scolastica e apposite intese con il Ministero. Criteri: riferimento a un’autorità scientifica significativa (università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali) per garantire validità alle valutazioni (lett. a); valorizzazione delle esperienze già realizzate, capillarità territoriale, capacità operativa e prestigio scientifico (lett. b); trasparenza dei criteri di partecipazione e delle selezioni e pubblicità dei risultati (lett. c).
  • Art. 4, c. 1 — Il riconoscimento avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l’acquisizione di credito formativo e può dare luogo a incentivi: benefit per l’accesso a biblioteche, musei e luoghi della cultura; ammissione a tirocini formativi; iniziative formative di centri scientifici nazionali; viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; benefici di tipo economico; altre forme secondo intese con soggetti pubblici e privati.
  • Art. 5, c. 1 — Prima dell’avvio di ogni anno scolastico, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, è definito il programma nazionale di promozione dell’eccellenza, che informa scuole, docenti, studenti e genitori sulle iniziative dell’intero anno.
  • Art. 5, c. 2-3 — Il programma tiene conto dei risultati dell’analisi valutativa condotta dall’invalsi e contiene: discipline e settori interessati; certificazioni che danno luogo a riconoscimento; procedure di accreditamento; soggetti proponenti; calendario e modalità di partecipazione; procedure di competizione; risorse finanziarie e quota pro capite di incentivo.
  • Art. 5, c. 6 — Il programma prevede le modalità di monitoraggio e la valutazione di impatto.
  • Art. 6 — Il conseguimento dell’eccellenza dà sempre diritto a specifica certificazione, condizione necessaria per ottenere gli incentivi. Le certificazioni sono rilasciate da amministrazione scolastica, soggetti accreditati e scuole proponenti, a richiesta dell’interessato (c. 4); i soggetti accreditati comunicano il riconoscimento alle scuole frequentate (c. 3).
  • Art. 7, c. 1-2 — Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero rende pubblico, per ciascuna scuola statale e paritaria, il numero di studenti con certificazione di eccellenza; gli elenchi, previo consenso degli interessati, sono disponibili per università, accademie, istituzioni di ricerca e imprese.

Adempimenti generati

Nessun adempimento autonomo censito nel wiki. Sul piano operativo il DS: recepisce il programma annuale ministeriale, promuove la partecipazione alle competizioni, cura il rilascio delle certificazioni di competenza della scuola (art. 6, c. 2) e raccoglie il consenso degli studenti prima della comunicazione degli elenchi (art. 7, c. 2) — cfr. trasparenza-e-privacy.

Vigenza e modifiche

Vigente; il testo multivigente scaricato non registra abrogazioni o modifiche degli articoli 1-7. L’attuazione è affidata al programma annuale ministeriale ex art. 5, che va verificato di anno in anno: la norma primaria è stabile, il programma no. Verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

dlgs-297-1994 · dl-7-2007 · legge-144-1999 · ptof · certificazione-competenze · valutazione-apprendimenti · invalsi

Fonti

Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-262-2007.md (download 2026-09-11, testo multivigente). Banca dati quesiti concorso DS 2017: 10 quesiti dell’area 3 «Programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche».