Identificazione

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 — «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”» (codice redazionale 23G00092). Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023.

Gerarchia e collocazione

Regolamento governativo adottato ex art. 17, c. 1 della legge-400-1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata (21 dicembre 2022) e parere del Consiglio di Stato (adunanza 4 aprile 2023). Base giuridica diretta: l’art. 54, cc. 1-bis e 7 del dlgs-165-2001, come novellati dall’art. 4 del D.L. 36/2022 conv. L. 79/2022 (PNRR). È un atto interamente novellatorio: il testo applicabile resta quello del dpr-62-2013.

Ambito di applicazione

Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, quindi l’intero personale scolastico e il dirigente scolastico.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1, c. 1, lett. a) — inserisce nel d.P.R. 62/2013 due articoli nuovi:
    • Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche): l’amministrazione, «attraverso i propri responsabili di struttura», può svolgere gli accertamenti necessari a garantire la sicurezza dei sistemi, secondo linee guida AgID sentito il Garante privacy (c. 1); gli account istituzionali si usano per i soli fini di servizio (c. 2); le caselle personali sono «di norma evitate» per comunicazioni di servizio salvo forza maggiore; ogni messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del mittente e indicare un recapito istituzionale (c. 3); è consentito l’uso degli strumenti dell’amministrazione per incombenze personali «in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali» (c. 4); è vietato l’invio di messaggi oltraggiosi o discriminatori (c. 5).
    • Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media): il dipendente evita che le proprie opinioni siano attribuibili all’amministrazione (c. 1) e si astiene da interventi che possano nuocere a prestigio, decoro o immagine dell’amministrazione (c. 2); le comunicazioni di servizio non si svolgono «di norma» in conversazioni pubbliche su piattaforme digitali o social (c. 3); le amministrazioni possono dotarsi di una “social media policy” per ciascuna piattaforma, che individua, graduandole per livello gerarchico e di responsabilità, le condotte che possono danneggiare la reputazione (c. 4); divieto di divulgare documenti e informazioni in difformità dal dlgs-33-2013 e dalla legge-241-1990 (c. 5).
  • Art. 1, c. 1, lett. c) — riscrive in parte l’art. 13 del d.P.R. 62/2013 sui dirigenti: il comportamento esemplare va tenuto «in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza» (c. 4); nuovo c. 4-bis, il dirigente «cura la crescita professionale dei collaboratori»; nuovo c. 5, cura il benessere organizzativo, i rapporti cordiali e rispettosi, la circolazione delle informazioni, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali; al c. 7 la valutazione dei collaboratori avviene «misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo».
  • Art. 1, c. 1, lett. d) — nuovo art. 15, c. 5-bis del d.P.R. 62/2013: cicli formativi obbligatori su etica pubblica e comportamento etico, sia all’assunzione, sia al passaggio a ruoli o funzioni superiori, sia in caso di trasferimento, di durata e intensità proporzionate al grado di responsabilità.
  • Art. 1, c. 1, lett. b) — art. 12 del d.P.R. 62/2013: il rapporto con il pubblico è orientato «alla soddisfazione dell’utente» e il dipendente non assume comportamenti che possano nuocere a prestigio, decoro o immagine dell’amministrazione.
  • Art. 2 — clausola di invarianza finanziaria.

Adempimenti generati

  • Adozione o aggiornamento del codice di comportamento di istituto ex art. 1, c. 2 del d.P.R. 62/2013, con l’eventuale social media policy (art. 11-ter, c. 4).
  • Programmazione della formazione obbligatoria su etica pubblica per il personale neoassunto e trasferito (art. 15, c. 5-bis).
  • Raccordo con amministrazione-trasparente e con la gestione degli account istituzionali e del protocollo-informatico.

Vigenza e modifiche

Vigente. Il decreto esaurisce i suoi effetti nella novella: il testo da applicare è quello vigente del dpr-62-2013. Le linee guida AgID sugli accertamenti di sicurezza previste dall’art. 11-bis, c. 1 non sono state acquisite in raw/ e la loro adozione non è verificata. Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.

Collegamenti

dpr-62-2013 · dlgs-165-2001 · dlgs-33-2013 · dlgs-82-2005 · legge-241-1990 · conflitto-di-interessi · trasparenza-e-privacy · agid · garante-privacy

Fonti

dpr-81-2023