Identificazione

Legge 11 luglio 1980, n. 312 — Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Per la scuola rileva un solo articolo, il 61, ma è uno dei più citati in assoluto.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 61, c. 1 — la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.
  • Art. 61, c. 2 — la stessa limitazione si applica alla responsabilità verso l’Amministrazione che abbia risarcito il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni.

Perché conta

È la norma che, insieme all’art. 2048 c.c., regge l’intera materia della vigilanza sugli alunni. Due conseguenze operative: l’azione di rivalsa dell’Amministrazione verso il docente è possibile solo per dolo o colpa grave, e il terzo danneggiato agisce contro l’Amministrazione, non contro il singolo. Il dirigente la richiama ogni volta che deve spiegare al personale che l’organizzazione della vigilanza non è una formalità difensiva: è ciò che separa la colpa lieve dalla colpa grave.

Adempimenti generati

Nessuno a termine. Rileva nel piano di vigilanza, nella gestione degli infortuni e nelle richieste di risarcimento.

Vigenza e modifiche

Vigente. Il wiki lo citava da tempo nelle pagine sulla vigilanza e nei modelli di circolare senza possederne il testo: la lacuna è ora chiusa. Ultima verifica: 2026-09-13.

Collegamenti

codice-civile · vigilanza-alunni · responsabilita-dirigenziale · organizzazione-della-vigilanza

Fonti

legge-312-1980