Traccia
Un docente individuato come perdente posto nella graduatoria interna chiede di accedere alle dichiarazioni personali e ai documenti presentati dai colleghi che lo precedono in graduatoria, sostenendo che il punteggio di alcuni sia stato gonfiato. Due colleghi si oppongono: fra i documenti ci sono certificazioni relative allo stato di salute di familiari. Il candidato illustri come procede il dirigente scolastico.
Quadro normativo
- Accesso documentale: artt. 22-25 legge-241-1990; regolamento dpr-184-2006.
- Protezione dei dati: artt. 5, 6, 9 gdpr-regolamento-ue-2016-679; art. 2-sexies dlgs-196-2003 per le categorie particolari.
- Graduatorie interne: ccni-mobilita-2025-2028 e graduatorie-interne-istituto.
- Controlli sulle autocertificazioni: artt. 71 e 75 dpr-445-2000.
Impostazione della risposta
- Qualificare l’istanza. Non è accesso civico generalizzato: l’istante ha un interesse diretto, concreto e attuale alla difesa di una propria posizione giuridica. È accesso documentale ex L. 241/1990, il cui presupposto è proprio la cura o difesa di interessi giuridici.
- Verificare la legittimazione e la motivazione, che nell’accesso documentale sono necessarie: l’istanza deve indicare i documenti e il nesso con la posizione da tutelare.
- Comunicare ai controinteressati (art. 3 DPR 184/2006), con dieci giorni per l’opposizione motivata. L’opposizione non vincola il dirigente: obbliga a motivare.
- Bilanciare, non scegliere in blocco. Il criterio dell’art. 24, c. 7 L. 241/1990: l’accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi deve essere garantito; ma quando riguarda dati sulla salute, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e con le modalità dell’art. 60 del Codice privacy.
- Graduare l’ostensione. Si consente l’accesso ai punteggi, alle dichiarazioni sui titoli e ai documenti valutabili; si oscurano i dati sanitari e si comunica l’esistenza e il titolo di precedenza senza rivelare la patologia. Se la contestazione riguarda proprio il diritto alla precedenza, l’accesso è limitato al provvedimento che la riconosce, non alla documentazione clinica.
- Provvedere entro trenta giorni con atto scritto e motivato, indicando i rimedi (ricorso al TAR o al difensore civico).
- Attivarsi d’ufficio sul dubbio sollevato: il DS non aspetta l’esito dell’accesso, ma dispone i controlli sulle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000. Se emerge una falsa dichiarazione: decadenza dai benefici (art. 75), rettifica della graduatoria in autotutela e segnalazione all’autorità giudiziaria (art. 76).
Atti da produrre
Comunicazione ai controinteressati; provvedimento motivato di accoglimento parziale con indicazione dei documenti oscurati; verbale delle operazioni di accesso; eventuale avvio dei controlli a campione; eventuale rettifica in autotutela della graduatoria.
Errori da evitare
- Negare l’accesso in blocco perché «ci sono dati personali»: il diniego totale non regge, la privacy si tutela oscurando.
- Consegnare i fascicoli integrali con le certificazioni sanitarie.
- Considerare vincolante l’opposizione dei controinteressati.
- Rimanere inerti sul sospetto di falsa dichiarazione: il controllo è un obbligo, non una facoltà.
Collegamenti
accesso-agli-atti · trasparenza-e-privacy · controlli-autocertificazioni · graduatorie-interne-istituto