Traccia

In Collegio un gruppo di docenti chiede di non dare applicazione a un decreto ministeriale, sostenendo che sarebbe illegittimo perché l’intesa in sede di Conferenza unificata non è stata raggiunta e il Governo ha comunque proceduto. Chiedono che il Collegio deliberi in tal senso. Il dirigente presiede la seduta: come imposta la risposta.

Quadro normativo

  • dlgs-281-1997, art. 3, c. 3 — quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
  • Art. 3, c. 4 — in caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza osservare quella procedura; i provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza nei quindici giorni successivi, e il Consiglio dei Ministri deve esaminarne le osservazioni.
  • Art. 9, cc. 1 e 2 — la Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri; è competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto, e per la mancata intesa rinvia all’art. 3, cc. 3 e 4.
  • Art. 25, c. 2 del dlgs-165-2001 — il dirigente assicura la gestione unitaria dell’istituzione ed è responsabile dei risultati.

Impostazione della risposta

Il punto da chiarire in seduta è che l’intesa è uno strumento di leale collaborazione, non un potere di veto. Il D.Lgs. 281/1997 disciplina espressamente che cosa accade quando l’intesa manca: decorsi trenta giorni il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, e in caso d’urgenza può provvedere anche prima, con un esame successivo della Conferenza. Un atto adottato secondo quel meccanismo non è affetto da un vizio evidente: ha percorso la via che la legge prevede per il dissenso.

Segue la questione di competenza, che è quella decisiva per il dirigente. Il Collegio dei docenti non ha potere di sindacare la legittimità di un atto ministeriale, e il dirigente non ha potere di disapplicarlo. Il sindacato spetta al giudice amministrativo, su ricorso dei soggetti legittimati — in casi come questo le Regioni o gli enti locali che lamentano la lesione della propria sfera di competenza. Finché l’atto è efficace, la scuola lo applica.

Resta legittimo, e va valorizzato, l’esercizio di quello che il Collegio può fare: verbalizzare la propria posizione, formulare rilievi e chiedere chiarimenti per le vie istituzionali. Il dirigente può farsi carico di un quesito all’ufficio scolastico regionale quando l’applicazione presenta dubbi operativi reali.

Atti da produrre

  • Verbale della seduta con la posizione espressa dai docenti e il chiarimento reso dal presidente sul riparto di competenze.
  • Nota interna di applicazione del decreto, con l’indicazione degli adempimenti e dei termini.
  • Eventuale quesito all’usr sui profili applicativi dubbi.

Errori da evitare

  • Mettere ai voti la disapplicazione di un atto ministeriale: la delibera sarebbe adottata su materia estranea alle competenze del Collegio.
  • Sospendere gli adempimenti «in attesa di chiarimenti» senza un atto che li sospenda: l’inerzia ricade sul dirigente.
  • Confondere la Conferenza Stato-Regioni con la Conferenza unificata: la seconda opera quando sullo stesso oggetto devono esprimersi anche province, comuni e comunità montane.
  • Presentare l’intesa mancata come prova di illegittimità: il decreto ha seguito la procedura dell’art. 3, c. 3.

Collegamenti

organi-collegiali · collegio-docenti · autonomia-scolastica