Cosa dice

Atto del Ministro dell’istruzione e del merito 12 marzo 2025, n. 47 (m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti R. 0000047.12-03-2025, firmato da Giuseppe Valditara), con cui è adottato il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici. Il provvedimento è registrato nel registro decreti del Gabinetto ed è comunemente citato sia come «decreto ministeriale 47/2025» sia come «direttiva 47/2025»: per contenuto e funzione è un atto di indirizzo che adotta un documento tecnico, ed è qui trattato insieme alle direttive sulla valutazione dei DS.

Base giuridica dichiarata: art. 13 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.

  • Art. 1 — è adottato il Sistema «riportato nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto»; si applica a decorrere dall’a.s. 2024/25; senza nuovi o maggiori oneri.
  • Art. 2 — in prima applicazione valgono le semplificazioni del paragrafo 9 dell’allegato; sono possibili integrazioni e modifiche «previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria».

Contenuto dell’allegato (acquisito a parte, raw/circolari/allegato-direttiva-47-2025-sistema-valutazione-ds.md):

  • § 3 — la valutazione è effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 93 della legge-107-2015, dell’art. 25 del dlgs-165-2001 e dell’art. 25, c. 2 del CCNL 2016-2018 Area Istruzione e Ricerca, su quattro ambiti di competenza (gestionali e organizzative; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; analisi della realtà scolastica e progettazione del miglioramento; rapporti con comunità scolastica, territorio e referenti istituzionali). Ha cadenza annuale e si chiude con una scheda di valutazione (allegato A).
  • § 4 — quattro fasi: individuazione degli obiettivi da parte dei Capi Dipartimento con decreto interdipartimentale entro luglio dell’anno scolastico precedente, previa informativa sindacale; assegnazione ai DS dai Direttori USR; misurazione e valutazione; eventuale contraddittorio. Tutto si svolge in una piattaforma informatica dedicata collegata al sistema informativo del Ministero. Il Direttore USR aggiunge un obiettivo specifico di rilevanza regionale di peso 10. Gli obiettivi specifici hanno pesi per un totale massimo di 80; i comportamenti professionali e organizzativi valgono max 20 punti, attribuiti dal Direttore USR sulla rubrica dell’allegato A2, tenendo conto anche delle risultanze di verifiche, «anche attraverso visite ispettive», e della complessità del contesto.
  • Scala dei giudizi: 80-100 «ottimo raggiungimento»; 55-79 «buon raggiungimento»; 31-54 «sufficiente raggiungimento»; uguale o minore di 30 «mancato raggiungimento», con gli effetti dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001. «L’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi non può essere imputato al Dirigente scolastico se riconducibile a circostanze non dipendenti dalla sua volontà».
  • Termini del contraddittorio: notifica del punteggio in piattaforma; decorsi dieci giorni lavorativi senza richiesta, la valutazione si intende accettata; l’istanza di riesame va presentata entro 10 giorni e il contraddittorio si svolge entro 15 giorni dall’istanza. In caso di valutazione negativa il contraddittorio è obbligatorio: convocazione entro 30 giorni e conclusione entro ulteriori 30.
  • § 4.1 Organismo di garanzia — organo collegiale istituito con decreto ministeriale, composto da un Capo Dipartimento (presidente), due Direttori generali e due dirigenti scolastici, sorteggiati fra chi ha almeno 10 anni di ruolo e nessuna sanzione disciplinare nell’ultimo biennio, uno del primo e uno del secondo ciclo; rinnovo annuale con rotazione; può avvalersi di un Nucleo tecnico di dirigenti tecnici o amministrativi; ha accesso a tutti gli atti utili, senza ritardo, nel rispetto della protezione dei dati.
  • § 4.2 Procedura di conciliazione — esperito il contraddittorio, il valutato può chiedere la conciliazione entro 30 giorni (60 in caso di valutazione negativa) dalla notifica, con istanza scritta motivata e documentata alla DGOSV via PEC. L’Organismo, previa audizione, esprime entro trenta giorni lavorativi un parere obbligatorio ma non vincolante; il valutatore accoglie o conferma con nota motivata entro dieci giorni lavorativi. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante sindacale.
  • § 6 — la retribuzione di risultato è determinata annualmente con criterio di differenziazione; la misura è definita dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale (artt. 8, c. 1, lett. b e 21 del CCNL): è il cambiamento di impianto rispetto alla contrattazione regionale della direttiva 36/2016.
  • § 7 Tempistica — obiettivi entro luglio; assegnazione ai DS entro agosto; dati e integrazioni per tutto l’anno scolastico; attribuzione del punteggio finale entro novembre dell’anno scolastico successivo.
  • § 8 — regole per i dirigenti in particolari posizioni di stato; la valutazione è proporzionata al periodo di permanenza in caso di sospensione o interruzione; non si estende agli incarichi di reggenza.
  • § 9 Fase transitoria — per l’a.s. 2024/25 obiettivi, indicatori e target ridotti, senza obiettivo di rilevanza regionale, con definizione degli obiettivi entro marzo 2025.

Valore giuridico

Non è fonte del diritto. È un atto ministeriale di indirizzo e organizzazione che attua l’art. 13 del d.l. 71/2024: vincola gli uffici dell’amministrazione scolastica e struttura un procedimento amministrativo, ma non deroga né all’art. 25 del d.lgs. 165/2001 né al CCNL, cui restano rimessi gli aspetti economici. Il testo dispone la trasmissione «ai competenti organi di controllo» e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Cosa comporta per la scuola

Per il dirigente scolastico cambia il baricentro: gli obiettivi non nascono più dal solo incarico e dal RAV, ma da un decreto interdipartimentale nazionale integrato da un obiettivo regionale; la misurazione si fonda sui dati del sistema informativo e il dirigente ha l’onere di caricare evidenze in piattaforma per argomentare ostacoli o risultati; i termini per reagire sono brevi (10 giorni per il riesame) e perentori per la conciliazione (30 o 60 giorni). Vanno presidiati: la completezza dei dati trasmessi alle piattaforme ministeriali, la tracciabilità delle azioni dirigenziali, il rispetto dei termini.

Vigenza

Vigente dall’a.s. 2024/25, salvo integrazioni e modifiche previste dall’art. 2, c. 2. Verifica: 2026-09-14 sul PDF pubblicato da mim.gov.it. Il testo acquisito non contiene una clausola di abrogazione espressa della direttiva 36/2016: la sostituzione avviene per nuova disciplina dell’intera materia.

Collegamenti

direttiva-36-2016-valutazione-ds · direttiva-239-2017-valutazione-ds · dm-316-2017-osservatorio-valutazione-ds · legge-107-2015 · dlgs-165-2001 · dpr-80-2013 · dpr-275-1999 · valutazione-dirigenti-scolastici · responsabilita-dirigenziale · usr · mim

Fonti

direttiva-47-2025-valutazione-ds · allegato-direttiva-47-2025-sistema-valutazione-ds