Cosa dice
Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 agosto 2016, n. 36 (MIUR.AOOUFGAB.ATTI del Ministro.0000036.18-08-2016, firmata da Stefania Giannini), Valutazione dei dirigenti scolastici. Quindici articoli. È l’atto che ha dato attuazione all’art. 1, c. 93 della legge-107-2015 e all’art. 25 del dlgs-165-2001, disciplinando per la prima volta in modo organico il procedimento di valutazione dei DS.
- Art. 1 — oggetto: la valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici, «con particolare riferimento alla rilevazione delle azioni organizzative e gestionali poste in atto dal dirigente scolastico in relazione agli obiettivi assegnati con l’incarico dirigenziale e ai risultati ottenuti». Le Linee guida attuative sono adottate con provvedimento congiunto della Direzione ordinamenti e della Direzione del personale, sentite le organizzazioni sindacali, entro trenta giorni dalla registrazione della direttiva.
- Art. 3 — finalità: valorizzazione e miglioramento professionale dei dirigenti, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio.
- Art. 4 — la valutazione ha cadenza annuale, in coerenza con l’incarico triennale, «con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all’operato del Dirigente in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento».
- Art. 5 — gli incarichi hanno termine al 31 agosto del terzo anno successivo alla decorrenza giuridica e recano gli obiettivi. Sei criteri generali: armonia con le priorità nazionali e con atti di indirizzo e direttive del Ministro; coerenza con l’art. 1, c. 93 della L. 107/2015; coerenza con gli obiettivi del Piano regionale; coerenza con tipologia, dimensione, complessità e contesto della scuola; contributo al miglioramento del servizio con riferimento a RAV e piano di miglioramento; riscontrabilità annuale. Il Direttore dell’USR, in accordo con il dirigente, può aggiornare annualmente gli obiettivi.
- Art. 6 — quattro livelli di esito: «pieno raggiungimento», «avanzato raggiungimento», «buon raggiungimento», «mancato raggiungimento degli obiettivi», al quale sono connessi gli effetti dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001.
- Art. 7 — la retribuzione di risultato è determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione; la misura è definita dalla contrattazione collettiva integrativa regionale: al «pieno raggiungimento» una maggiorazione fra il 10 e il 30 per cento rispetto all’«avanzato», all’«avanzato» almeno il 5 per cento rispetto al «buon raggiungimento»; in caso di mancato raggiungimento nessuna retribuzione di risultato.
- Art. 8 — il procedimento: definizione degli obiettivi, rilevazione delle azioni e dei risultati, provvedimento di valutazione. In caso di esito «mancato raggiungimento», il Direttore comunica l’esito e convoca l’interessato entro 30 giorni per il contraddittorio, da concludere entro ulteriori 30 giorni. Anche in caso di valutazione positiva, il dirigente può chiedere entro 15 giorni di essere sentito.
- Art. 9 — i Nuclei di valutazione sono costituiti con decreto del Direttore USR su proposta del coordinatore regionale del servizio ispettivo: un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico come coordinatore e due esperti; «un Nucleo deve sempre avere la presenza di almeno un dirigente scolastico».
- Art. 10 — il Piano regionale di valutazione è annuale, adottato dal Direttore USR, e va pubblicato nel Portale Valutazione del sito del Ministero e dell’USR, in Amministrazione trasparente (dlgs-33-2013).
- Art. 12 — istituisce l’Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica, la cui composizione è rimessa a un decreto ministeriale (adottato con il dm-316-2017-osservatorio-valutazione-ds).
- Art. 13 — disciplina la valutazione dei dirigenti con incarichi diversi dalla direzione di una scuola; il processo non si estende agli incarichi di reggenza.
- Art. 14 — decorrenza: si applica agli incarichi sottoscritti dal 1° settembre 2016; gli incarichi in atto sono integrati dal Direttore con l’indicazione degli obiettivi.
- Art. 15 — nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue del Friuli-Venezia Giulia i Nuclei devono comprendere personale in grado di comprendere quella realtà linguistica.
Modifica del 2017. La direttiva 21 aprile 2017, n. 239 (direttiva-239-2017-valutazione-ds) ha riscritto gli artt. 4, c. 2, 7, c. 1 e 14, c. 1: gli effetti della valutazione sulla retribuzione di risultato decorrono dall’a.s. 2017/18, non dalla prima applicazione.
Valore giuridico
Non è fonte del diritto. È una direttiva ministeriale: atto di indirizzo politico-amministrativo, adottato previo parere del CSPI (seduta del 15 giugno 2016) e informativa alle organizzazioni sindacali dell’Area V, e soggetta ai controlli di legge. Vincola gli uffici dell’amministrazione scolastica, ma non può derogare né all’art. 25 del d.lgs. 165/2001 né alla disciplina contrattuale: gli aspetti economici restano rimessi alla contrattazione. Le premesse documentano puntualmente quali osservazioni del CSPI il Ministro ha accolto e quali no: è un caso di scuola sul rapporto fra parere obbligatorio non vincolante e motivazione dell’atto.
Cosa comporta per la scuola
Per il dirigente scolastico: gli obiettivi valutativi sono quelli contenuti nell’incarico triennale, ancorati al RAV e al piano di miglioramento; la valutazione incide sulla retribuzione di risultato; il «mancato raggiungimento» apre agli effetti dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e a un contraddittorio a termini stretti. Restano centrali la cura documentale del RAV e del PdM e la conservazione delle evidenze dell’azione dirigenziale.
Vigenza
Superata dal 2024/25. Con la direttiva 12 marzo 2025, n. 47 (direttiva-47-2025-valutazione-ds) è stato adottato, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 71/2024 conv. L. 106/2024, il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, applicabile a decorrere dall’a.s. 2024/25, con impianto diverso (obiettivi definiti a livello nazionale con decreto interdipartimentale, punteggi in centesimi, Organismo di garanzia, contrattazione integrativa nazionale anziché regionale). La direttiva 36/2016 non risulta abrogata da una clausola espressa nel testo del 2025 acquisito: va trattata come atto superato e citata come precedente. Verifica: 2026-09-14.
Collegamenti
direttiva-239-2017-valutazione-ds · direttiva-47-2025-valutazione-ds · dm-316-2017-osservatorio-valutazione-ds · dm-41-2022-funzione-tecnico-ispettiva · dm-1046-2017-atto-indirizzo-funzione-ispettiva · legge-107-2015 · dlgs-165-2001 · dpr-80-2013 · valutazione-dirigenti-scolastici · autovalutazione-rav · responsabilita-dirigenziale · usr