Identificazione
Decreto del Ministro dell’istruzione 21 febbraio 2022, n. 41 (m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti R. 0000041 del 21-02-2022, firmato dal Ministro Patrizio Bianchi), Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. Consta di un articolo unico e di un Allegato 1, che ne è parte integrante e contiene la disciplina sostanziale.
Base giuridica dichiarata in premessa: art. 8 del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 (regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione), secondo cui «con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva». Fra le fonti richiamate: L. 241/1990; art. 15 della L. 104/1992; art. 397 del dlgs-297-1994; L. 151/1996 (Scuole europee); legge cost. 3/2001; artt. 15, 19, 23 e 25 del dlgs-165-2001; art. 64 del dl-112-2008; dl-137-2008. Il testo dichiara di essere adottato «in coerenza con il precedente Atto d’indirizzo» del D.M. 1046/2017 e riferisce del parere del CSPI sull’Allegato 1 e dell’informativa alle organizzazioni sindacali.
Contenuto rilevante per il DS
- Articolo unico — «sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto». Il decreto «sarà sottoposto ai controlli di legge».
- Allegato 1, premessa — la funzione tecnico-ispettiva, esercitata dai dirigenti tecnici, «concorre alla realizzazione dei compiti di istruzione e di formazione delle istituzioni scolastiche», orienta le strategie di innovazione e di valutazione, realizza attività ispettiva di supporto ai processi formativi e di assistenza tecnico-didattica, svolge studio, ricerca e consulenza tecnica. È dichiarata parte integrante del Sistema nazionale di valutazione definito dal dpr-80-2013.
- Ambito — la funzione è esercitata, singolarmente o collegialmente, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie, in Italia e all’estero, nelle Scuole europee e, in presenza di intese, convenzioni e protocolli, presso organismi europei, internazionali e sovranazionali.
- Cinque aree di azione dell’Allegato 1: sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi (fra cui l’anno di formazione e prova dei neoassunti, le conferenze tecniche, la formazione in servizio, con attenzione a STEM, competenze digitali e multilinguistiche, educazione civica e sostenibilità); supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; supporto tecnico-scientifico per le tematiche e i processi definiti dall’Amministrazione; accertamenti ispettivi.
- Accertamenti ispettivi — possono riguardare aspetti «didattici, organizzativi, contabili e amministrativi». Gli incarichi sono conferiti dagli organi dell’Amministrazione centrale e territoriale, sentiti i Coordinatori delle segreterie tecniche, tenuto conto delle specifiche professionalità e del criterio della rotazione; l’Amministrazione acquisisce le relazioni conclusive «per l’adozione dei provvedimenti correlati» e informa i dirigenti tecnici dei provvedimenti adottati. I dirigenti tecnici verificano «situazioni problematiche che possono avere luogo nelle scuole, quali accese conflittualità, comportamenti patologici, disagi estremi, rilevanti carenze professionali e istituzionali». L’attività ispettiva è dichiarata «strumentale rispetto a possibili azioni disciplinari da parte dell’Amministrazione», ma non disgiunta da finalità di prevenzione e deflazione del contenzioso.
- Scuole paritarie e non paritarie — l’attività di monitoraggio, controllo e verifica mira ad accertare «il possesso ed il permanere dei requisiti previsti dalla legge».
- Organizzazione — la funzione è ripartita fra Amministrazione centrale e territoriale ma «esplicata unitariamente». Presso il Ministero è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (art. 419 del d.lgs. 297/1994). Il corpo ispettivo dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione a livello centrale e dai dirigenti preposti agli USR a livello territoriale. Presso il Dipartimento opera una Segreteria tecnica con un Coordinatore nazionale (che predispone il Piano ispettivo nazionale triennale e una Relazione triennale); presso ogni USR una Segreteria tecnica territoriale con un Coordinatore regionale nominato per un triennio, che predispone il Piano di lavoro triennale regionale, adottato con provvedimento del Direttore generale e coerente con il Piano nazionale. La partecipazione ai lavori delle segreterie «non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati».
Adempimenti generati
Nessun adempimento diretto a carico dell’istituzione scolastica: il decreto disciplina l’organizzazione del corpo ispettivo del Ministero. Il dirigente scolastico è però destinatario dell’azione ispettiva in tre vesti — scuola oggetto di accertamento didattico, organizzativo, contabile o amministrativo; soggetto di possibile procedimento disciplinare a valle della relazione ispettiva; interlocutore della consulenza tecnica e del supporto alla progettazione. Nell’accertamento ispettivo trovano applicazione le garanzie procedimentali generali della legge-241-1990.
Vigenza e modifiche
Vigente alla verifica del 2026-09-14, condotta sul testo pubblicato dal portale del Ministero. Sostituisce di fatto il dm-1046-2017-atto-indirizzo-funzione-ispettiva (nessuna clausola di abrogazione espressa: la sostituzione avviene per nuova disciplina dell’intera materia, resa necessaria dalla sostituzione del d.P.C.M. 98/2014 con il d.P.C.M. 166/2020). Il testo acquisito non riporta gli estremi della registrazione da parte degli organi di controllo: il decreto dichiara soltanto che «sarà sottoposto ai controlli di legge».
Collegamenti
dpr-80-2013 · dlgs-297-1994 · dlgs-165-2001 · legge-241-1990 · dm-1046-2017-atto-indirizzo-funzione-ispettiva · direttiva-36-2016-valutazione-ds · valutazione-dirigenti-scolastici · autovalutazione-rav · usr · mim