Identificazione

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2017, n. 1046, con cui il Ministro emana l’Atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica (firmato dal Ministro Valeria Fedeli; registrato dalla Corte dei conti).

Presupposto dichiarato in premessa: ai sensi dell’art. 9 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 (regolamento di organizzazione del MIUR) e dell’art. 3, c. 2 del D.M. 26 settembre 2014, n. 753, le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica «devono essere determinate con Atto di indirizzo del Ministro». Il decreto sostituisce il precedente atto di indirizzo adottato con D.M. n. 60 del 23 luglio 2010, per adeguarlo alle innovazioni normative intervenute. Fra le fonti richiamate in premessa: l. 241/1990; art. 15 della l. 104/1992; art. 397 del d.lgs. 297/1994; d.lgs. 165/2001 (artt. 15, 19 e 25); art. 64 del d.l. 112/2008 conv. l. 133/2008; artt. 2 e 3 del d.l. 137/2008 conv. l. 169/2008; d.lgs. 150/2009; d.P.R. 275/1999; d.P.R. 122/2009; direttiva PCM 2 luglio 2002 sulle attività di ispezione; d.P.R. 62/2013; direttiva 18 settembre 2014, n. 11 sulle priorità strategiche del SNV; l. 107/2015; direttiva 18 agosto 2016, n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici (artt. 8-12).

Gerarchia e collocazione

Non è fonte del diritto in senso proprio: è un atto di indirizzo organizzativo, interno all’amministrazione, che determina come i dirigenti tecnici esercitano la funzione ispettiva. Si colloca dentro il Sistema nazionale di valutazione del dpr-80-2013, di cui il testo dichiara che il Servizio ispettivo tecnico «costituisce parte integrante», e a valle dell’art. 397 del dlgs-297-1994.

Contenuto rilevante per il DS

  • Premessa — il Servizio ispettivo tecnico concorre «a realizzare le finalità e le strategie di innovazione del “sistema nazionale di istruzione e formazione” indicate nella Legge 13 luglio 2015, n. 107»; costituisce parte integrante del Sistema nazionale di valutazione, di cui concorre a realizzare gli obiettivi «in collaborazione con gli altri soggetti individuati dal DPR 80/2013». Nel contesto dell’autonomia l’attività ispettiva è definita strumento conoscitivo, valutativo e di miglioramento; la professionalità del dirigente tecnico è finalizzata all’individuazione e alla risoluzione di anomalie, inefficienze e disfunzioni.
  • § «La funzione ispettiva tecnica» — la funzione è esercitata, singolarmente o collegialmente, dai dirigenti tecnici su tutto il territorio nazionale, nelle scuole statali e paritarie, italiane in Italia e all’estero (D.I. 4716/2009) e nelle Scuole Europee (l. 151/1996), nell’ambito dell’autonomia garantita dalla direttiva PCM 2 luglio 2002 e dall’art. 2, cc. 4-octiesdecies e noviesdecies della l. 10/2011.
  • I dirigenti tecnici assicurano il coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole (d.P.R. 80/2013) e dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici (direttiva 36/2016), partecipano ai nuclei di supporto al SNV e ai gruppi tecnici per la valutazione, contribuiscono alla formazione nell’ambito del SNV.
  • Offrono supporto, assistenza, consulenza e formazione alle scuole nell’attuazione dell’autonomia, con proposte e pareri su sviluppo dei curricoli, progettazione didattica, metodologie e valutazione; la funzione è di raccordo fra amministrazione centrale e periferica e scuole autonome.
  • Rientrano nella funzione: partecipazione a gruppi di lavoro e organismi tecnici, collaborazione all’attuazione di PNSD e PON «Per la Scuola», predisposizione delle prove d’esame conclusive del secondo ciclo, assistenza e vigilanza in occasione degli esami di Stato, monitoraggio e verifica dei requisiti delle scuole paritarie, formazione in servizio, supporto all’alternanza scuola-lavoro, consulenza e intervento sulle richieste provenienti da territorio, famiglie e associazioni di genitori.
  • Accertamenti ispettivi — riguardano aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, verifiche sull’assiduità della frequenza e sulla continuità e qualità delle prestazioni del personale scolastico dirigenziale, docente e non docente, anche in relazione a eventuali procedimenti disciplinari. Gli incarichi ispettivi sono conferiti dagli organi dell’amministrazione centrale e periferica, sentiti i coordinatori delle segreterie tecniche, tenendo conto delle specifiche professionalità e del criterio della rotazione; l’amministrazione acquisisce le relazioni con i risultati degli accertamenti per l’adozione di eventuali provvedimenti, informandone i dirigenti tecnici incaricati.
  • § «Organizzazione dei dirigenti tecnici» — la funzione è esplicata unitariamente, pur ripartita fra ambito centrale e periferico. Il Corpo ispettivo è collocato in posizione di dipendenza funzionale dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione a livello centrale e dai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a livello periferico. Presso il Dipartimento è costituita una Segreteria tecnica con un Coordinatore nazionale (nominato per un triennio), che predispone il Piano ispettivo nazionale triennale e coordina i lavori per le tracce degli esami del secondo ciclo; presso ciascun USR una Segreteria tecnica territoriale con un Coordinatore regionale (nominato per un triennio dal Direttore generale dell’USR), che predispone il Piano di lavoro triennale regionale e il Piano di valutazione dei dirigenti scolastici, adottati con provvedimento del Direttore generale. La partecipazione a questi organismi non dà luogo a compensi o gettoni.

Adempimenti generati

Nessun adempimento diretto per l’istituzione scolastica. Il dirigente scolastico è però destinatario dell’attività ispettiva in tre vesti: come soggetto valutato nel procedimento della direttiva 36/2016 (il cui nucleo è coordinato dai dirigenti tecnici), come responsabile della scuola oggetto di accertamento ispettivo, come interlocutore della consulenza tecnica sull’autonomia. Le relazioni ispettive possono costituire il presupposto di provvedimenti dell’amministrazione, anche disciplinari.

Vigenza e modifiche

Superato (abrogazione tacita, non espressa). Le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva sono state ridefinite con il D.M. 21 febbraio 2022, n. 41 («Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva», articolo unico e Allegato 1), adottato ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, che nelle premesse richiama espressamente «l’esigenza di aggiornare le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva, in coerenza con il precedente Atto d’indirizzo emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2017, n. 1046». Non vi è clausola di abrogazione espressa: il D.M. 1046/2017 è superato per nuova disciplina dell’intera materia, resa anche necessaria dalla sostituzione del d.P.C.M. 98/2014 con il d.P.C.M. 166/2020. Da non usare come base di un atto: fare riferimento al dm-41-2022-funzione-tecnico-ispettiva, acquisito il 2026-09-14 dal portale del Ministero. Verifica condotta il 2026-09-14 sul testo del D.M. 41/2022.

Collegamenti

dlgs-297-1994 · legge-107-2015 · dpr-80-2013 · dpr-275-1999 · dlgs-165-2001 · dlgs-150-2009 · dpr-122-2009 · legge-241-1990 · legge-104-1992 · dl-112-2008 · dl-137-2008 · dpr-62-2013 · dm-316-2017-osservatorio-valutazione-ds · valutazione-dirigenti-scolastici · autonomia-scolastica · usr · mim · invalsi

Fonti

Copia del decreto ministeriale in PDF pubblicata dall’USR Emilia-Romagna (sezione «Coordinamento funzioni tecnico-ispettive»): raw/normativa/dm-1046-2017-atto-indirizzo-funzione-ispettiva.md (download 2026-09-12). Il PDF è una scansione priva di livello testo: il testo in raw/ è stato ricavato con OCR (tesseract, italiano, 300 dpi) e presenta errori di riconoscimento su numeri e nomi propri — in particolare il «visto» relativo al d.P.R. 28 marzo 2013 è letto come «n. 50» ma il corpo del documento cita correttamente il d.P.R. 80/2013. Le citazioni vanno ricontrollate sull’originale. Citato 1 volta nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017 (quesito 5.261), insieme all’art. 397 del d.lgs. 297/1994, sulla definizione della funzione ispettiva contenuta nella premessa.