Identificazione
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 — Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (17G00072; G.U. n. 112 del 16 maggio 2017, S.O.; entrata in vigore 31 maggio 2017). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-39; ultimo aggiornamento dell’atto al 30 luglio 2024).
Gerarchia e collocazione
Decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 1, cc. 180 e 181, lett. h) della legge-107-2015. Ha abrogato gli artt. da 625 a 675 del dlgs-297-1994 e il capo III del d.lgs. 62/1998, oltre a un blocco di leggi previgenti (art. 38, c. 2). La gestione è condivisa fra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell’istruzione.
Ambito di applicazione
Istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, personale della scuola destinato all’estero, personale in servizio nelle scuole europee (art. 35).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 3, c. 1 — articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo: a) scuole statali all’estero; b) scuole paritarie all’estero; c) altre scuole italiane all’estero; d) associazione delle scuole italiane all’estero; e) corsi degli enti gestori e altre iniziative; f) lettorati.
- Art. 3, c. 2 — cabina di regia MAECI-MIM per il coordinamento strategico, istituita con decreto dei due Ministri.
- Art. 4, c. 2 — le scuole statali all’estero conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale; ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale; sono ammesse varianti autorizzate per esigenze locali.
- Art. 4, c. 3 — ciascuna istituzione redige il PTOF secondo le disposizioni applicabili in Italia; il piano è trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare al MIM e al MAECI.
- Art. 5, c. 1 — a ciascuna scuola statale all’estero è assegnato un dirigente scolastico; in caso di assenza o impedimento le funzioni sono svolte da un docente individuato dal dirigente o, in mancanza, dal capo dell’ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica.
- Art. 5, c. 2 — la gestione amministrativa e contabile segue le disposizioni delle rappresentanze diplomatiche: i poteri dei commissari amministrativi sono esercitati dal DSGA e quelli dei capi di ufficio all’estero dal dirigente scolastico; bilanci preventivi e consuntivi sono inviati all’ufficio consolare, che li inoltra entro quindici giorni con parere motivato al MAECI.
- Art. 6 — scuole paritarie all’estero: riconoscimento con decreto MAECI-MIM; ciascuna individua un coordinatore dell’attività didattica che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all’ambasciata o all’ufficio consolare.
- Art. 7 — altre scuole italiane all’estero, sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali, scuole a ordinamento misto.
- Art. 13, c. 1 — per gestire, coordinare e vigilare il sistema il MAECI si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo nel limite di 70 unità; c. 2: collocamento fuori ruolo, con servizio valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.
- Art. 14 — i requisiti culturali e professionali del personale da inviare all’estero sono individuati con decreto MIM di concerto con MAECI.
- Art. 18, c. 1 — contingente complessivo di 674 unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo collocabili fuori ruolo, comprensivo delle unità per il sostegno e per il potenziamento; contingenti stabiliti su base triennale con decreto MAECI.
- Art. 18, c. 2 — i dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all’estero, ad ambasciate o a uffici consolari; nel secondo caso promuovono e coordinano le attività scolastiche dell’area geografica assegnata.
- Art. 19, c. 1 — requisito di accesso: contratto a tempo indeterminato e, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nei ruoli corrispondenti; c. 2: selezione MAECI su bando, con colloquio obbligatorio comprensivo di accertamento linguistico; c. 4: graduatorie formate ogni nove anni e pubblicate sul sito del MAECI.
- Art. 21, cc. 1-2 — la permanenza all’estero non può superare due periodi di sei anni scolastici consecutivi nell’arco della carriera, separati da almeno sei anni di servizio effettivo in Italia; c. 2-bis: in alternativa, opzione per un unico periodo di nove anni alle condizioni indicate.
- Art. 22 — orario di lavoro corrispondente a quello in Italia, articolabile in modo flessibile anche su base plurisettimanale; unità orarie di sessanta minuti per docenti e lettori, con recupero del minor tempo.
- Art. 38, c. 2 — abrogazioni, fra cui artt. 625-675 del d.lgs. 297/1994.
Vigenza e modifiche
In vigore. Modifiche rilevanti registrate da Normattiva: art. 16 abrogato dal d.l. 27 settembre 2021, n. 130 convertito dalla l. 25 novembre 2021, n. 171; artt. 15, 19 e 20 modificati dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 con applicazione dall’a.s. 2021/2022; art. 21, cc. 2-bis e 2-ter introdotti dal d.l. 31 maggio 2024, n. 71 convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106. Ultimo aggiornamento dell’atto registrato su Normattiva: 30 luglio 2024. Ultima verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
legge-107-2015 · dlgs-297-1994 · dsga · dirigenza-scolastica · ptof
Fonti
dlgs-64-2017 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-64-2017.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 60.677 caratteri).