Identificazione
Legge 12 settembre 2025, n. 131 — «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» (codice redazionale 25G00139). Testo acquisito da Normattiva.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria di riordino della disciplina della montagna. Sostituisce il nucleo delle leggi storiche di settore (L. 991/1952, L. 1102/1971, legge-97-1994) e ne dispone l’abrogazione parziale all’art. 33.
Ambito di applicazione
Comuni classificati montani ai sensi dell’art. 2 e istituzioni scolastiche ivi ubicate. La nuova classificazione è rinviata al decreto previsto dall’art. 2, c. 1; nelle more continuano ad applicarsi le classificazioni vigenti (art. 33, c. 2).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 7, c. 1 — definisce scuola di montagna quella dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado ubicata in un comune di cui all’art. 2, e anche quella con almeno un plesso in tale comune, che beneficia delle misure «limitatamente a tale plesso».
- Art. 7, c. 2 — per assicurare il servizio nelle scuole di montagna, ai fini del contingente organico di DS e DSGA si applicano l’art. 19, cc. 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011 e, per la formazione delle classi e l’assegnazione degli organici, il dpr-81-2009, fermo l’art. 10-bis del D.L. 123/2023 conv. L. 159/2023.
- Art. 7, c. 3 — modifica l’art. 10-bis del D.L. 123/2023: la deroga cessa di essere limitata alle otto regioni del Mezzogiorno («Agenda Sud») ed è estesa ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della secondaria di secondo grado.
- Art. 7, c. 4 — un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, prevede un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie provinciali di supplenza per chi ha prestato servizio in scuole di montagna per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per attività didattiche, con ulteriore punteggio per il servizio nelle pluriclassi della primaria e un punteggio proporzionato all’anzianità; per la mobilità il punteggio aggiuntivo è rimesso alla contrattazione collettiva nazionale.
- Art. 7, cc. 5-8 — credito d’imposta per il personale scolastico in servizio nelle scuole di montagna: 60 per cento del canone annuo di locazione (o dell’ammontare annuale del finanziamento per l’acquisto) fino a 2.500 euro, elevato al 75 per cento fino a 3.500 euro nei comuni montani sotto i 5.000 abitanti delimitati per la tutela delle minoranze linguistiche storiche; limite complessivo 20 milioni di euro annui dal 2025, non cumulabile con le detrazioni indicate.
- Art. 7, c. 9 — decreto ministeriale attuativo entro sessanta giorni per criteri e modalità del credito d’imposta.
- Art. 8 — servizi educativi per l’infanzia nei comuni montani: fino al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi dell’art. 4, c. 1, lett. b) può finanziare progetti per il sistema integrato zerosei e i poli per l’infanzia, nel rispetto delle linee pedagogiche (D.M. 334/2021) e degli orientamenti nazionali (D.M. 43/2022).
- Art. 33, c. 1, lett. c) — abroga gli articoli 1, 2, 21, 24, c. 4 e 25 della legge-97-1994: cade quindi l’art. 21, la norma sugli istituti comprensivi nei comuni montani e sulla soglia dei 5.000 abitanti su cui poggiano i quesiti della banca dati 2017.
Adempimenti generati
- Verifica della qualificazione della scuola (o del singolo plesso) come scuola di montagna ai fini di organici, formazione classi e benefici al personale: incide su formazione-classi e graduatorie-interne-istituto.
- Informazione al personale sul credito d’imposta e sui punteggi aggiuntivi, una volta adottati i decreti attuativi.
Vigenza e modifiche
Vigente. I decreti attuativi dell’art. 7, cc. 4 e 9 e la nuova classificazione dei comuni montani dell’art. 2, c. 1 non risultano acquisiti in raw/ e la loro adozione non è verificata: fino ad allora si applicano le classificazioni preesistenti (art. 33, c. 2). Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.
Collegamenti
legge-97-1994 · dpr-81-2009 · organico-autonomia · autonomia-scolastica · usr