Identificazione
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 — Nuove disposizioni per le zone montane. Venticinque articoli. Entrata in vigore 24 febbraio 1994 (G.U. n. 32 del 9 febbraio 1994, S.O. n. 24).
Falso positivo ricorrente: nelle estrazioni automatiche dai manuali e dalle banche dati «L. 97/1994» viene spesso confusa con la L. 27 marzo 2001, n. 97 (rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare), che è tutt’altra norma e appartiene all’area G. Qui si tratta della legge sulla montagna.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria di settore. Nella storia dell’ordinamento scolastico conta per l’art. 21, che ha introdotto gli istituti comprensivi nei comuni montani prima che il modello fosse generalizzato dal dpr-233-1998 sul dimensionamento della rete scolastica.
Ambito di applicazione
Comuni montani e comunità montane. Le disposizioni di interesse scolastico riguardano l’organizzazione dell’offerta nelle aree montane.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 21 (ABROGATO) — Era la disposizione che consentiva di costituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti: è la risposta che la banca dati del concorso DS 2017 assume come corretta. Oggi la norma non è più in vigore (v. «Vigenza e modifiche»).
- Art. 20 — collaborazione tra soggetti istituzionali (tuttora presente nel testo): «Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta di scuola materna e dell’obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma» (c. 1). Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 27 della L. 142/1990 (c. 2); gli accordi sono attuati a livello provinciale previa intesa tra l’autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati (c. 3).
- Art. 4, lett. c) — Fra gli oggetti della programmazione degli enti montani figura l’organizzazione del trasporto locale «e in particolare del trasporto scolastico».
Non sono presenti nel testo altre disposizioni direttamente rivolte alle istituzioni scolastiche.
Adempimenti generati
Nessuno a carico diretto della scuola. Il dimensionamento della rete e l’istituzione degli istituti comprensivi seguono oggi il dpr-233-1998 e la programmazione regionale.
Vigenza e modifiche
Parzialmente abrogata. Dal testo multivigente scaricato:
- Artt. 1, 2, 21 e 25 abrogati e un comma dell’art. 24 abrogato dalla L. 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane), entrata in vigore il 20 settembre 2025: l’art. 21 sugli istituti comprensivi nei comuni montani non è più vigente.
- Art. 15 abrogato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289; un comma dell’art. 3 abrogato dalla L. 20 novembre 2017, n. 168.
- Normattiva riporta «ultimo aggiornamento all’atto: 19/09/2025».
Conseguenza operativa e concorsuale: il quesito della banca dati 2017 sulla soglia dei 5.000 abitanti riflette un assetto normativo superato. La disciplina attuale è nella legge-131-2025, ora acquisita in raw/normativa/legge-131-2025.md: l’abrogazione è disposta dall’art. 33, c. 1, lett. c), che abroga gli articoli 1, 2, 21, 24, c. 4 e 25 della presente legge. Al posto degli istituti comprensivi montani dell’art. 21, la L. 131/2025 introduce all’art. 7 la nozione di scuola di montagna (anche per il singolo plesso), il rinvio al dpr-81-2009 per la formazione delle classi, i punteggi aggiuntivi per il servizio prestato e il credito d’imposta per la locazione o l’acquisto dell’abitazione. L’art. 33, c. 2 conserva in via transitoria le classificazioni dei comuni montani vigenti fino alla nuova classificazione dell’art. 2, c. 1. Verifica su Normattiva: 2026-09-14.
Collegamenti
legge-131-2025 · dpr-233-1998 · dlgs-297-1994 · autonomia-scolastica · ente-locale-proprietario
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-97-1994.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 25 articoli).
Banca dati quesiti concorso DS 2017: 1 quesito dell’area 1 «Sistema educativo di istruzione e di formazione» (art. 21, soglia dei 5.000 abitanti).