Identificazione
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 — Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (collegato alla finanziaria 1997). Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata il 12 settembre 2026 (raw/normativa/legge-662-1996.md, circa 560.000 caratteri: l’export appare completo, con i commi dell’art. 1 riportati integralmente).
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria di finanza pubblica. Per la scuola rilevano i commi da 70 a 85 dell’art. 1, che costituiscono la base normativa del dimensionamento della rete scolastica e la prima previsione generale degli istituti comprensivi. Il dimensionamento è poi disciplinato in dettaglio dal regolamento dpr-233-1998; la determinazione degli organici è oggi retta dall’art. 64 del dl-112-2008 e dal dpr-81-2009.
Ambito di applicazione
Intero sistema di istruzione statale. Il comma 85 esclude l’applicazione dei commi da 70 a 80 alla Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 70 — per garantire maggiore efficacia alla spesa per l’istruzione pubblica, un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, definisce criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica dall’a.s. 1997-1998, con deroghe per le zone a rischio di devianza giovanile, per le comunità e zone montane e per le piccole isole; prevede la graduale riduzione del numero massimo di alunni per classe. «Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media». Analoghe misure sono previste per convitti ed educandati. In attuazione, i provveditori agli studi adottano con propri decreti definitivi i piani di aggregazione, fusione e soppressione di scuole, plessi, sezioni e corsi sotto i parametri.
- Art. 1, c. 71 — dall’a.s. 1997-1998 gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale con decreto interministeriale; nel limite dell’organico provinciale i provveditori determinano la dotazione di ciascuna scuola, anche per innovazione, prevenzione della dispersione, lingua straniera nella scuola elementare e integrazione degli alunni con handicap nella secondaria superiore.
- Art. 1, c. 73 — ridefinizione dei criteri di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato.
- Art. 1, c. 75 — per il personale in esubero, corsi intensivi di durata non superiore all’anno per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno.
- Art. 1, c. 76 — negli istituti di istruzione secondaria superiore gli organi competenti possono deliberare che l’educazione fisica sia impartita per classi intere anziché per squadre maschili e femminili.
- Art. 1, c. 77 — le spese per le supplenze brevi e saltuarie sono effettuate dalle istituzioni scolastiche entro i limiti dei finanziamenti assegnati.
- Art. 1, c. 78 — i capi di istituto ricorrono alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio e dopo aver tentato la sostituzione con docenti già in servizio, anche usando la flessibilità oraria; le economie di gestione a fine esercizio sono riutilizzabili nell’esercizio successivo per il funzionamento amministrativo e didattico e per ulteriori supplenze brevi.
Adempimenti generati
formazione-classi — i parametri di rete e di classe discendono da questa catena normativa. La disciplina attuale della sostituzione dei docenti assenti e dell’uso delle economie sulle supplenze brevi si legge insieme al di-129-2018 e alle note annuali del MIM.
Vigenza e modifiche
Modificata. Nel testo consultato il c. 72 è abrogato dal d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 e il c. 74 dal d.P.R. 28 aprile 1998, n. 351; il c. 78 reca la nota di aggiornamento (77). I commi 70, 71 e 76-78 risultano vigenti, ma la materia degli organici e del dimensionamento è stata largamente riscritta dagli interventi successivi (d.P.R. 233/1998, art. 64 d.l. 112/2008 e d.P.R. 81/2009, leggi di bilancio sul dimensionamento). Prima di fondare un atto sul solo c. 70, verificare la disciplina regionale di programmazione della rete. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
dpr-233-1998 · dl-112-2008 · dpr-81-2009 · dlgs-297-1994 · autonomia-scolastica
Fonti
Testo integrale da Normattiva: raw/normativa/legge-662-1996.md (download 2026-09-12, testo multivigente). Non esiste ancora una pagina source/ dedicata.