Cosa dice

Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate con delibera del Consiglio ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

  • Premessa. Base giuridica esplicita: l’art. 80, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’ANAC, con linee guida da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice, possa precisare i mezzi di prova adeguati e individuare quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto siano significative. Scopo dichiarato: comportamenti omogenei delle stazioni appaltanti e certezza per gli operatori economici. Il testo avverte che «il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo» ad esclusione automatica: la valutazione resta della stazione appaltante.
  • Parte I — Ambito di applicazione.
  • Parte II — Ambito oggettivo, in tre famiglie: 2.2.1 significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto; 2.2.2 gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara; 2.2.3 altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.
  • Parte III — Ambito soggettivo.
  • Parte IV — I mezzi di prova adeguati.
  • Parte V — Rilevanza temporale: § 5.1 sulla durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento.
  • Parte VI — I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali.
  • Parte VII — Le misure di self-cleaning.
  • Parte VIII — Entrata in vigore, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  • Il testo richiama ripetutamente l’annotazione nel Casellario informatico ANAC dell’art. 213, cc. 10 e 13 del codice come strumento di conoscibilità dei provvedimenti rilevanti.

Valore giuridico

Non sono fonte del diritto. Sono un atto di regolazione adottato su espressa abilitazione dell’art. 80, c. 13 del D.Lgs. 50/2016. Il testo stesso qualifica come esemplificative le fattispecie elencate e avverte che il loro verificarsi non produce esclusione automatica: la valutazione dell’affidabilità resta della stazione appaltante.

Avvertenza di attualità. Le cause di esclusione non automatica sono oggi all’art. 98 del dlgs-36-2023, che tipizza in modo assai più analitico gli illeciti professionali gravi e i relativi mezzi di prova, superando l’impianto di queste linee guida. Verifica: 2026-09-14.

Cosa comporta per la scuola

Rileva quando la scuola deve decidere se escludere un operatore per pregresse inadempienze — tipicamente un fornitore o un’agenzia di viaggi risolti per inadempimento. Due regole restano attuali: l’esclusione richiede una motivazione autonoma sull’inaffidabilità, non il mero richiamo del precedente; il provvedimento di risoluzione va comunicato all’ANAC per l’annotazione nel Casellario. La disciplina da citare è però l’art. 98 del nuovo codice.

Collegamenti

dlgs-36-2023 · dlgs-50-2016 · anac · anac-linee-guida-4-affidamenti-sotto-soglia · attivita-negoziale

Fonti

anac-linee-guida-6-illeciti-professionali