Identificazione
Decreto Ministeriale 6 aprile 1995, n. 190 del Ministro della pubblica istruzione (firmato Lombardi; visto del Guardasigilli Mancuso), Regolamento di attuazione dell’art. 2, secondo comma, e dell’art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell’Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative.
Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 59 alla G.U. Serie generale n. 120 del 25 maggio 1995; entrata in vigore 9 giugno 1995; registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1995 (Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 70). Adottato con il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 944/1994 e previa comunicazione al Presidente del Consiglio ex art. 17, c. 3 della L. 400/1988. Tredici articoli e una Tabella A con l’elenco dei procedimenti amministrativi.
Fonte del testo: il fascicolo della Gazzetta del 1995 è una scansione priva di livello testo; la trascrizione in raw/ è stata ottenuta con OCR e contiene refusi di riconoscimento, particolarmente frequenti nei numeri e nella Tabella A. Le citazioni vanno ricontrollate sull’originale.
Gerarchia e collocazione
Regolamento ministeriale, quindi fonte secondaria del diritto, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 3 della L. 400/1988 in esecuzione della legge-241-1990. È il testo che, per l’amministrazione scolastica, ha dato attuazione all’obbligo di individuare termini e unità organizzative responsabili del procedimento.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — il regolamento si applica ai procedimenti dell’amministrazione della pubblica istruzione, sia a iniziativa di parte sia d’ufficio; i procedimenti «devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento» e che indica anche organo o ufficio competente e fonte normativa. Se il procedimento non è in tabella, vale il termine di altra fonte o, in mancanza, il termine di trenta giorni dell’art. 2 della L. 241/1990.
- Artt. 2-3 — decorrenza del termine iniziale: per i procedimenti d’ufficio, dalla data in cui l’amministrazione ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere (o dal ricevimento della richiesta se l’atto propulsivo proviene da altra amministrazione); per quelli a iniziativa di parte, dalla data di ricevimento della domanda. All’atto della presentazione è rilasciata ricevuta con le indicazioni dell’art. 8 della L. 241/1990; per gli invii postali con raccomandata a/r la ricevuta è costituita dall’avviso di ricevimento.
- Art. 4 — comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari degli effetti, ai soggetti la cui partecipazione è prevista da legge o regolamento e ai controinteressati individuati o facilmente individuabili; se la comunicazione personale è impossibile o gravosa, o vi sono esigenze di celerità, si procede con le forme di pubblicità dell’art. 8, c. 3 della L. 241/1990, indicando nell’atto le esigenze che giustificano la deroga. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza possono essere fatti valere dagli interessati con segnalazione scritta al dirigente preposto all’unità organizzativa, che deve provvedere entro dieci giorni.
- Art. 5 — partecipazione: le modalità per prendere visione degli atti sono rese note con affissione in appositi albi o altra idonea pubblicità; memorie e documenti si presentano entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, e la presentazione tardiva non proroga il termine finale.
- Art. 6 — termine finale: comprende i tempi per i pareri obbligatori e si riferisce alla data di adozione del provvedimento o, per i provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario riceve la comunicazione. I termini sono massimi e la scadenza «non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine». Il periodo del controllo preventivo non si computa; in calce all’atto il responsabile indica l’organo di controllo e i termini. Quando la legge prevede silenzio-rifiuto o silenzio-assenso, quel termine è anche il termine entro cui l’amministrazione deve determinarsi.
- Art. 9 — unità organizzativa responsabile del procedimento. È la disposizione più citata. Per gli uffici centrali l’unità responsabile è la divisione o l’ufficio indicati nella tabella allegata; per gli uffici periferici è l’ufficio stesso, se non articolato in divisioni o uffici dirigenziali, altrimenti la divisione o l’ufficio dirigenziale competente; per gli organi e gli enti sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione — fra i quali sono elencate espressamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i convitti nazionali, gli educandati, le accademie, i conservatori, gli IRRSAE, la BDP, il CEDE, il Museo della scienza e della tecnica, i distretti scolastici — «l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l’organo o l’ente stesso». Gli enti con personalità giuridica adeguano i propri statuti alla L. 241/1990.
- Art. 10 — responsabile del procedimento: il responsabile dell’unità organizzativa «può affidare ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento»; il responsabile esercita le attribuzioni dell’art. 6 della L. 241/1990.
- Art. 11 — i termini e i responsabili dei procedimenti individuati dopo l’entrata in vigore sono disciplinati con regolamento integrativo; il Ministro verifica lo stato di attuazione entro due anni e poi ogni tre anni.
- Art. 12 — pubblicità aggiuntiva: pubblicazione anche nel Bollettino ufficiale del Ministero; gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi delle unità organizzative responsabili dell’istruttoria e del procedimento e del provvedimento finale, per ciascun tipo di procedimento.
- Art. 13 — cessa di avere efficacia il D.M. 11 luglio 1991, n. 212, che disciplinava la stessa materia.
Adempimenti generati
Dall’art. 9, c. 3 discende la lettura corrente per cui l’istituzione scolastica è essa stessa l’unità organizzativa responsabile dei procedimenti che la riguardano: il dirigente scolastico è quindi il responsabile del procedimento salvo assegnazione a un dipendente addetto (art. 10, c. 1, in combinato con l’art. 5 della L. 241/1990). Ne discendono: individuazione e pubblicità dei responsabili dei procedimenti, comunicazione di avvio del procedimento, rispetto dei termini e messa a disposizione degli elenchi dell’art. 12. Collegati: procedimento-amministrativo, accesso-agli-atti.
Vigenza e modifiche
Da verificare. Il regolamento è del 1995 e presuppone un’organizzazione ministeriale (provveditorati agli studi, sovrintendenze scolastiche regionali, IRRSAE, BDP, CEDE) non più esistente; è inoltre anteriore alla riscrittura della L. 241/1990 operata dalla L. 15/2005 e dalla L. 69/2009, che ha modificato l’art. 2 sui termini. Non risulta acquisito un atto di abrogazione espressa, ma non è stato possibile riscontrare su Normattiva la vigenza di questo decreto ministeriale (i D.M. non hanno un URN di Stato affidabile). Va usato con cautela: regge il principio dell’art. 9, c. 3, mentre i termini della Tabella A non possono essere citati come attuali senza riscontro. Verifica: 2026-09-14.
Collegamenti
legge-241-1990 · legge-400-1988 · dlgs-297-1994 · procedimento-amministrativo · autonomia-scolastica · mim