Identificazione
Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 — Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Testo multivigente scaricato da Normattiva il 2026-10-09 (raw/normativa/dl-93-2013.md).
È un decreto-legge, non un decreto legislativo. La banca dati del concorso DS 2017 lo cita, nel quesito 4.488, come «Decreto Legislativo n. 93 del 14 agosto 2013»: è un refuso di forma dell’atto, registrato in 2026-09-11-banca-dati-quesiti-ds-2018 e risolto nell’ALIAS di tools/riclassifica_quesiti.py. La distinzione non è formale: un decreto-legge è adottato dal Governo in caso straordinario di necessità e urgenza ex art. 77 Cost. e decade se non convertito in sessanta giorni, mentre il decreto legislativo presuppone una legge di delega ex art. 76 Cost.
Gerarchia e collocazione
Decreto-legge convertito: fonte primaria. Per la parte penale e processuale incide sul codice penale e sul codice di procedura penale; per la parte che interessa la scuola si colloca a monte della legge-107-2015, il cui art. 1, c. 16 riprenderà e stabilizzerà, nel PTOF, l’educazione alla parità fra i sessi e la prevenzione della violenza di genere.
Il decreto è il primo atto interno adottato dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 maggio 2011, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77), che l’art. 5 richiama espressamente come quadro di riferimento del Piano.
Ambito di applicazione
Per la parte scolastica: le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare, e la formazione del personale della scuola. La disposizione non è rivolta direttamente alle scuole: individua una finalità del Piano nazionale, che le amministrazioni perseguono con i propri atti.
Contenuto rilevante per il DS
Art. 5 — Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (così rubricato nel testo oggi vigente; nella versione originaria del 2013 era il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).
- c. 1 — il Presidente del Consiglio o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità adotta il Piano, previo parere della Conferenza unificata, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul.
- c. 2, lett. c) — è la disposizione che riguarda la scuola. Il Piano persegue la finalità di «promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo».
- c. 2, lett. a), b), d)-l) — le altre finalità del Piano: informazione e sensibilizzazione della collettività; codici di autoregolamentazione per i media; potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio; formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza; protezione delle vittime; recupero dei maltrattanti; raccolta strutturata dei dati; governance fra i livelli di governo.
- c. 2-bis (introdotto successivamente) — Cabina di regia interistituzionale e Osservatorio sul fenomeno presso il Dipartimento per le pari opportunità.
- c. 3 — finanziamento sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 3 del D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006).
Che cosa la norma chiede alla scuola, e che cosa non le chiede
La lett. c) non crea un obbligo diretto in capo al dirigente scolastico e non istituisce un insegnamento: indica una finalità del Piano nazionale, da realizzare «nell’ambito» delle indicazioni nazionali e delle linee guida già vigenti. Chi la legge come fonte di un adempimento autonomo della singola scuola le attribuisce più di quanto dica.
L’obbligo di programmazione nasce due anni dopo con l’art. 1, c. 16 della legge-107-2015, che impone al PTOF di assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere «e di tutte le discriminazioni»: lì il destinatario è la scuola, qui è il Governo.
Adempimenti generati
Nessun adempimento autonomo in capo all’istituzione scolastica discende dall’art. 5. Gli adempimenti correlati nascono dalla L. 107/2015 e transitano per il PTOF: predisposizione-ptof.
Vigenza e modifiche
Modificata. Il decreto è vigente nel testo della legge di conversione 119/2013, più volte modificato: l’art. 5 è stato riscritto nella rubrica e nei commi 1, 2-bis e 3 (in particolare dalla legge 53/2022 sulle statistiche di genere e dalle leggi di bilancio che hanno rifinanziato il Fondo). Il testo utilizzato è quello multivigente di Normattiva alla data del 2026-10-09; la lett. c) del c. 2 non risulta modificata. Verifica: 2026-10-17.
Da verificare a parte: i Piani adottati in attuazione dell’art. 5 (il Piano strategico nazionale 2021-2023 e il successivo) non sono posseduti dal wiki e sono atti amministrativi distinti dal decreto.
Collegamenti
legge-107-2015 · inclusione-scolastica · ptof · 2026-09-11-banca-dati-quesiti-ds-2018