Identificazione
Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 — Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (13G00095; entrata in vigore 31 maggio 2013). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-7 più l’Allegato A con risultati di apprendimento, piano degli studi e obiettivi specifici).
Nota di identificazione: il numero «D.P.R. 52/2013» è talvolta confuso con altri atti. Verificato su Normattiva: si tratta del regolamento sul liceo scientifico a indirizzo sportivo, non di un atto in materia di privacy o di personale.
Gerarchia e collocazione
Regolamento governativo adottato sulla base dell’art. 3, c. 2 del dpr-89-2010 (regolamento di riordino dei licei). La sezione a indirizzo sportivo non è un liceo autonomo: si inserisce strutturalmente, dal primo anno, nel percorso del liceo scientifico di cui all’art. 8 del d.P.R. 89/2010 (art. 1, c. 2).
Ambito di applicazione
Istituzioni scolastiche statali e paritarie che attivano la sezione a indirizzo sportivo; requisito: disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati (art. 1, c. 3). Applicazione a decorrere dall’anno scolastico successivo alla pubblicazione in G.U. (art. 7, c. 1).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 2, c. 2 — le scuole assicurano le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli in condizione di criticità formativa e di disabilità, nei limiti delle risorse disponibili.
- Art. 2, c. 4 — risultati di apprendimento, piano degli studi e obiettivi specifici sono nell’Allegato A.
- Art. 3, c. 1 — la sezione adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal dpr-275-1999; la quota rimessa all’istituzione scolastica si determina ex art. 10, c. 1, lett. c) del d.P.R. 89/2010.
- Art. 3, c. 2 — orario annuale obbligatorio: 891 ore nel primo biennio (27 ore medie settimanali) e 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno (30 ore medie settimanali).
- Art. 3, c. 3 — al superamento dell’esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico con l’indicazione di «sezione ad indirizzo sportivo», integrato dalla certificazione delle competenze.
- Art. 3, c. 5 — in prima applicazione le sezioni di ciascuna regione non possono superare il numero delle province della regione, valutazione dell’USR e programmazione regionale dell’offerta formativa; è vietato determinare esuberi di personale.
- Art. 3, c. 6 — sezioni aggiuntive solo se le risorse di organico annualmente assegnate lo consentono e senza creare esuberi.
- Art. 4, c. 1 — convenzioni: a) gli USR stipulano convenzioni con i comitati regionali di CONI e CIP e con le province; b) nelle paritarie provvedono i gestori; c) le singole scuole, anche in rete, possono convenzionarsi con università, province, comuni, città metropolitane, enti e associazioni del territorio. Da nessuna convenzione possono derivare nuovi o maggiori oneri.
- Art. 6 — verifica periodica dell’efficacia delle attività a cura della competente direzione generale del Ministero, anche in collegamento con il sistema nazionale di valutazione; gruppo di lavoro di monitoraggio per un quinquennio.
Vigenza e modifiche
In vigore al 2026-09-11 secondo Normattiva; nessun articolo risulta abrogato o modificato. Ultima verifica: 2026-09-11. Il contingentamento dell’art. 3, c. 5 è dettato «in prima applicazione»: l’attivazione di nuove sezioni segue oggi la programmazione regionale annuale dell’offerta formativa.
Collegamenti
dpr-89-2010 · dpr-275-1999 · dpr-80-2013 · usr · curricolo · certificazione-competenze
Fonti
dpr-52-2013 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dpr-52-2013.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 133.503 caratteri, comprensivo dell’Allegato A e dei quadri orari).