Identificazione
Legge 4 novembre 2010, n. 183 — Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (GU n. 262 del 9 novembre 2010 — S.O. n. 243; entrata in vigore 24 novembre 2010). Nota come «collegato lavoro». Testo usato: Normattiva, versione multivigente al 12 settembre 2026.
Attenzione a non confonderla con la legge-183-2011 (legge di stabilità 2012, art. 15 sulla decertificazione): stesso numero, anno diverso.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria. Opera quasi interamente per novella: non detta una disciplina autonoma, ma modifica il dlgs-165-2001, la legge-104-1992, il D.Lgs. 151/2001, la legge-604-1966 e altre fonti. Per il dirigente scolastico rileva soprattutto come fonte di due istituti tuttora operativi: il CUG e la riscrittura dei permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave.
Ambito di applicazione
Le disposizioni sul lavoro pubblico si applicano a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, quindi anche alle istituzioni scolastiche statali; quelle sui permessi riguardano il personale dipendente pubblico e privato.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) — modifica il D.Lgs. 165/2001:
- art. 21, c. 1, lett. c), che premette all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 i commi 01-05: le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni e senza nuovi oneri, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, assumendone tutte le funzioni;
- comma 02 — composizione paritetica: un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi; il presidente è designato dall’amministrazione;
- comma 03 — il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità;
- comma 04 — le modalità di funzionamento sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva del Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità;
- comma 05 — la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi;
- lett. b) — riscrive l’art. 7, c. 1 del D.Lgs. 165/2001: garanzia di parità e assenza di ogni discriminazione (genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione, lingua) e impegno a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica.
- Art. 24 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità) — riscrive l’art. 33, c. 3 della L. 104/1992: tre giorni di permesso mensile retribuito per il lavoratore che assiste coniuge, parente o affine entro il secondo grado (terzo grado nei casi indicati), a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno; il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (c.d. «referente unico»), salvo per l’assistenza allo stesso figlio, per cui spetta a entrambi i genitori alternativamente. Introduce inoltre l’art. 33, c. 7-bis: decadenza dai permessi quando il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni, ferma la verifica dei presupposti della responsabilità disciplinare. I commi 4-6 impongono alle amministrazioni la comunicazione annuale al Dipartimento della funzione pubblica (entro il 31 marzo) dei dati sui permessi fruiti, con le cautele di trattamento dei dati ivi previste.
- Art. 32 — riscrive l’art. 6 della L. 604/1966: il licenziamento va impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni; l’impugnazione è inefficace se non seguita, entro i successivi duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso o dalla richiesta di conciliazione o arbitrato.
- Art. 31 — conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro; art. 33 — accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica; art. 7 — sanzioni in materia di orario di lavoro (novella al D.Lgs. 66/2003).
Adempimenti generati
- Costituzione e funzionamento del CUG: nelle istituzioni scolastiche statali il CUG è di norma costituito a livello di Ufficio scolastico regionale e non di singola scuola; questo profilo organizzativo non è disciplinato dal testo di legge qui acquisito e va verificato sulle disposizioni dell’usr competente.
- gestione-permessi-104 — verifica dei presupposti, referente unico, comunicazioni.
Vigenza e modifiche
Legge vigente ma ampiamente modificata; alcune disposizioni sono state incise da interventi successivi (per esempio l’art. 32, c. 3, lett. a) è stato in parte abrogato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81). La disciplina dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 è stata ulteriormente modificata dopo il 2010 da fonti non esaminate in questa scheda: per l’assetto attuale fa fede la legge-104-1992. Ultima verifica del testo: 2026-09-12 (Normattiva).
Collegamenti
dlgs-165-2001 · legge-104-1992 · legge-604-1966 · legge-183-2011 · rsu · usr · gestione-permessi-104