Identificazione

Legge 12 novembre 2011, n. 183 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). Entrata in vigore 1° gennaio 2012, salvo alcuni commi dell’art. 33 in vigore dal 14 novembre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, S.O. n. 234).

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria di finanza pubblica. Per la scuola il contenuto rilevante non è di bilancio ma di semplificazione amministrativa: l’art. 15 ha riscritto parti del dpr-445-2000 introducendo il principio della decertificazione nei rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, istituzioni scolastiche comprese: la scuola è, allo stesso tempo, amministrazione procedente (che non può chiedere certificati) e amministrazione certificante (che deve rendere disponibili i propri dati).

Contenuto rilevante per il DS

Art. 15 — «Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive», che modifica il d.P.R. 445/2000:

  • Nuovo art. 40, c. 01 del d.P.R. 445/2000 — «Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47».
  • Nuovo art. 40, c. 02 — Sulle certificazioni destinate ai privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
  • Art. 43, c. 1 sostituito — Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e tutti i dati e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
  • Nuovo art. 44-bis — Le informazioni sulla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio o controllate ai sensi dell’art. 71.
  • Art. 72 sostituito — responsabilità — Le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto (c. 1); rendono note sul sito istituzionale le misure organizzative adottate per l’acquisizione d’ufficio e per i controlli (c. 2); la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione (c. 3).
  • Art. 74, c. 2 modificato — Costituiscono violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (lett. a) e il rilascio di certificati non conformi alla dicitura obbligatoria dell’art. 40, c. 02 (nuova lett. c-bis).
  • Art. 15, c. 2 — Modifica l’art. 14 della L. 246/2005 in materia di analisi di impatto della regolamentazione (rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria), disposizione di interesse generale e non scolastico.

Tradotto in pratica per la scuola: non si possono chiedere certificati (di nascita, residenza, cittadinanza, titolo di studio, stato di famiglia) a genitori, studenti, docenti o fornitori; si acquisiscono dichiarazioni sostitutive e si controllano d’ufficio. Chi li richiede o li accetta commette violazione dei doveri d’ufficio.

Adempimenti generati

controlli-autocertificazioni — controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 del d.P.R. 445/2000, con il termine di trenta giorni dell’art. 72, c. 3 per rispondere alle richieste altrui. amministrazione-trasparente — pubblicazione sul sito delle misure organizzative adottate come amministrazione certificante (art. 72, c. 2).

Vigenza e modifiche

Vigente e ampiamente modificata negli altri articoli (di natura finanziaria e previdenziale). L’art. 15 è tuttora il fondamento della decertificazione ed è confluito stabilmente nel testo del d.P.R. 445/2000, da leggere nella versione multivigente. Normattiva riporta «ultimo aggiornamento all’atto: 30/01/2026». Verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

dpr-445-2000 · legge-241-1990 · dlgs-82-2005 · dpr-313-2002 · dlgs-150-2009 · controlli-autocertificazioni · procedimento-amministrativo

Fonti

Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-183-2011.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 264.000 caratteri). Banca dati quesiti concorso DS 2017: 1 quesito dell’area 5, sull’art. 15 e le modifiche al d.P.R. 445/2000.