Identificazione
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Gerarchia e collocazione
Testo unico di rango primario, tuttora la fonte dell’obbligo assicurativo e degli obblighi di denuncia; si coordina con il dlgs-81-2008 per la prevenzione.
Ambito di applicazione
Datori di lavoro assicuranti. Nella scuola: personale e, per le attività a rischio (laboratori, educazione fisica, PCTO), anche gli studenti.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 53 — obbligo di denuncia dell’infortunio all’istituto assicuratore: il DS, in qualità di datore di lavoro, deve denunciare all’INAIL gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico; per gli infortuni mortali o con pericolo di morte la denuncia è immediata (entro 24 ore, anche per via telegrafica o telematica).
- Obbligo di registrazione e conservazione della documentazione sanitaria, oggi assolto con i servizi telematici INAIL.
- Distinzione tra infortunio in itinere e infortunio in occasione di lavoro, rilevante nei casi professionali del concorso.
Adempimenti generati
dvr-e-sicurezza — la denuncia INAIL e la denuncia di infortunio all’autorità di pubblica sicurezza sono adempimenti a termine brevissimo: l’omissione espone a sanzione amministrativa e a responsabilità dirigenziale.
Vigenza e modifiche
Vigente, più volte modificato (da ultimo con la digitalizzazione degli obblighi di denuncia). Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-11. I termini vanno riscontrati sulla modulistica INAIL corrente.
Collegamenti
dlgs-81-2008 · vigilanza-alunni · responsabilita-dirigenziale · rspp
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dpr-1124-1965.md (download 2026-09-11, testo multivigente).
Citazioni nei manuali di preparazione: Giannelli, Manuale per la preparazione (2 citazioni); Giannelli, Prova orale (2 citazioni)