Identificazione

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 — Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (entrata in vigore 20 novembre 1996). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-7, con gli articoli 2-bis, 5-bis, 5-ter, 6-bis e 6-ter aggiunti da modifiche successive).

Gerarchia e collocazione

Regolamento governativo adottato ai sensi dell’art. 17, c. 1 della legge-400-1988, in attuazione dell’art. 3, c. 5-bis del d.l. 323/1996 convertito dalla l. 425/1996, e con riferimento all’art. 326, commi 17, 18 e 19 del dlgs-297-1994. È la fonte da cui discendono la consulta provinciale degli studenti, il Forum nazionale delle associazioni studentesche e il Forum nazionale delle associazioni dei genitori.

Ambito di applicazione

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1, c. 1); alcune disposizioni riguardano solo la secondaria di primo e secondo grado (art. 2, c. 1) o la sola secondaria di secondo grado (art. 4, c. 2 e 4; art. 6).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1, c. 1 — le scuole, nell’ambito della propria autonomia e anche mediante accordi di rete ex art. 7 del dpr-275-1999, definiscono, promuovono e valutano iniziative complementari e integrative, spazi di incontro per gli studenti e modalità di apertura al territorio.
  • Art. 1, c. 1-bis — tutte le attività organizzate dalla scuola su progetti educativi, anche in rete o in partenariato, sono attività scolastiche a tutti gli effetti, compresa l’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e la tutela del diritto d’autore.
  • Art. 1, c. 2 — la partecipazione alle iniziative complementari può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
  • Art. 2, c. 1 — gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato come luogo di ritrovo dopo le lezioni.
  • Art. 2, c. 3-4 — le iniziative si svolgono in orari non coincidenti con le lezioni; l’uso di edifici e attrezzature è disciplinato dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali del consiglio scolastico locale e alle convenzioni con l’ente proprietario.
  • Art. 2-bis — per l’assistenza medica nelle attività sportive e ludiche le scuole possono stipulare convenzioni con le ASL.
  • Art. 3, c. 4 — l’accettazione di somme provenienti da privati per queste iniziative è deliberata dal consiglio d’istituto ed è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
  • Art. 4, c. 1 — le iniziative sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative.
  • Art. 4, c. 2 — nella secondaria di secondo grado le iniziative complementari possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche; sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti e inserite nel piano dell’offerta formativa (art. 3 del d.P.R. 275/1999).
  • Art. 4, c. 3 — le proposte devono indicare risorse finanziarie e personale necessario; i contributi volontari e finalizzati delle famiglie sono iscritti in bilancio con vincolo di destinazione.
  • Art. 4, c. 4 — il comitato studentesco (art. 13, c. 4 del d.lgs. 297/1994), integrato dai rappresentanti nel consiglio d’istituto e nella consulta provinciale, formula proposte e pareri e designa i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia interno ex art. 5, c. 2 del dpr-249-1998.
  • Art. 4, c. 8 — attività di autofinanziamento del comitato studentesco, previa autorizzazione del consiglio d’istituto; somme iscritte in bilancio con vincolo di destinazione.
  • Art. 4, c. 10 — le iniziative possono essere sospese in caso di urgenza dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d’istituto.
  • Art. 5, c. 1 — contenuto obbligatorio della convenzione per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola: durata della concessione in uso dei locali, modalità e vincoli d’uso, misure su vigilanza, sicurezza, igiene e salvaguardia dei beni, spese di pulizia e di prolungamento dell’apertura, regime delle responsabilità per danni, sospensione ex art. 4, c. 10.
  • Art. 5, c. 1-bis — alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute; la rappresentanza è conferita a uno studente maggiorenne.
  • Art. 6 — consulta provinciale degli studenti: due rappresentanti per ciascun istituto di secondaria di secondo grado, durata in carica due anni, elezione entro il 31 ottobre dell’anno di scadenza con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti nel consiglio d’istituto; prima riunione convocata entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali. Compiti al c. 2, fra cui designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia ex art. 5, c. 4 del d.P.R. 249/1998.
  • Art. 6-bis — Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti, organo consultivo del Ministero.
  • Art. 6-ter, c. 2 — in ciascuna provincia è accantonata una quota non inferiore al 7% dei fondi per il funzionamento della consulta provinciale.
  • Art. 7 — giornata nazionale della scuola, data individuata annualmente dal Ministro d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Adempimenti generati

predisposizione-ptof — inserimento delle iniziative complementari nel PTOF (art. 4, c. 2). convocazione-organi-collegiali — delibere del consiglio d’istituto e parere del collegio docenti (art. 4, c. 1). organo-di-garanzia — designazione dei rappresentanti studenteschi da parte del comitato studentesco e della consulta (artt. 4, c. 4 e 6, c. 2, lett. e).

Vigenza e modifiche

In vigore al 2026-09-11 secondo Normattiva (nessuna abrogazione registrata). Il testo consolidato incorpora numerose modifiche successive: inserimento dell’art. 1, c. 1-bis, dell’art. 2-bis, degli artt. 5-bis e 5-ter (Forum nazionali delle associazioni studentesche e dei genitori), dell’art. 6-bis; con l’art. 2, c. 2 del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268 il previgente art. 6-bis (disposizioni finanziarie) ha assunto la numerazione 6-ter. I riferimenti al «capo d’istituto» sono stati sostituiti da «dirigente scolastico» e quelli al POF dal piano dell’offerta formativa ex d.P.R. 275/1999. Ultima verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

dpr-249-1998 · dpr-235-2007 · dpr-275-1999 · dlgs-297-1994 · consiglio-istituto · collegio-docenti · organi-collegiali · organo-di-garanzia

Fonti

dpr-567-1996 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dpr-567-1996.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 34.473 caratteri).