Cosa dice

Circolare ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623, Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. Fornisce «il quadro generale di riferimento operativo» e dichiara che il Ministero «si è attenuto al criterio della massima possibile semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’autonomia delle scelte e la capacità decisionale delle singole scuole».

  • Punto 1 — competenza e niente autorizzazioni. «L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai provveditori agli studi né al Ministero». Le delibere dei consigli di circolo e di istituto «vanno inviate agli uffici scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza». La scuola determina autonomamente periodo, numero di allievi partecipanti, destinazioni e durata, in modo compatibile con l’attività didattica.
  • Punto 2 — tipologie. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (esperienze tecnico-scientifiche e rapporto scuola-lavoro, in particolare per tecnici, professionali e istituti d’arte); viaggi e visite di integrazione culturale (conoscenza del Paese o di Paesi esteri, manifestazioni culturali, concorsi, complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico); viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, come momenti conclusivi di progetti di educazione ambientale, in attuazione dell’accordo di programma fra Ministero dell’ambiente e Ministero della pubblica istruzione; viaggi connessi ad attività sportive, con valenza formativa anche sotto il profilo dell’educazione alla salute.
  • «Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico».

Valore giuridico

Non è fonte del diritto. È una circolare: non innova la disciplina, ma prende atto della semplificazione e sposta il baricentro sull’autonomia degli organi collegiali. Il suo effetto pratico è aver rimosso il regime autorizzatorio che la cm-291-1992-visite-guidate-viaggi-istruzione descriveva ai §§ 6.2-6.4: da qui in avanti agli uffici scolastici va data informazione, non richiesta di autorizzazione. La circolare è comunque anteriore al regolamento dell’autonomia (dpr-275-1999) e al regolamento di contabilità (di-129-2018).

Cosa comporta per la scuola

Conferma che la competenza a deliberare visite e viaggi è del consiglio di istituto, su proposta del collegio dei docenti e degli orientamenti dei consigli di classe, dentro la programmazione didattica e il PTOF; che non occorrono autorizzazioni esterne, neppure per l’estero; che la scelta di periodo, durata, destinazione e numero di partecipanti è della scuola, con il solo vincolo della compatibilità con l’attività didattica. Restano a carico della scuola vigilanza, assicurazione e regolarità contabile.

Vigenza

Non risulta un atto di revoca; va usata, come la C.M. 291/1992, come riferimento storico e organizzativo, non come fonte di obblighi. Il principio che ne discende — gestione interamente rimessa all’autonomia — è stato poi assorbito dal d.P.R. 275/1999 ed è tuttora il criterio applicato. Verifica: 2026-09-14.

Provenienza del testo. Il portale del Ministero non pubblica questa circolare: il testo in raw/ è una trascrizione da copia non ufficiale (archivio norme di edscuola.it) e va riscontrato prima di essere citato in un atto.

Collegamenti

cm-291-1992-visite-guidate-viaggi-istruzione · dpr-275-1999 · dlgs-297-1994 · di-129-2018 · vigilanza-alunni · consiglio-istituto

Fonti

cm-623-1996-visite-viaggi-istruzione