Cosa dice
Circolare del Ministero della pubblica istruzione 14 ottobre 1992, n. 291, Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive. Tredici paragrafi. È il testo organizzativo di riferimento storico in materia, ancora costantemente citato nei regolamenti d’istituto.
- § 1-2 Premessa e finalità — le iniziative sono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento di crescita della personalità, da ricondurre alla programmazione didattica.
- § 3 Tipologia — distingue le varie categorie di viaggi (integrazione della preparazione di indirizzo, integrazione culturale, visite guidate, viaggi connessi ad attività sportive).
- § 4 Destinatari — alunni delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado; tutti devono avere un documento di identificazione e, per l’estero, un documento valido per l’espatrio, anche collettivo. Per la scuola materna le iniziative in senso proprio restano escluse, ma i consigli di circolo possono deliberare brevi gite con modalità adeguate all’età. È «tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare» per gli alunni minorenni; per i maggiorenni l’autorizzazione non è richiesta ma le famiglie vanno avvertite per iscritto. «Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte», salvo le eccezioni indicate. La partecipazione dei genitori è ammessa se non comporta oneri per il bilancio e se si impegnano a partecipare alle attività programmate.
- § 5 Destinazione — indirizzi sui viaggi in Italia e all’estero e regole specifiche per la scuola dell’obbligo.
- § 6 Organi competenti — «i viaggi d’istruzione sono rimessi all’autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola»: spetta al consiglio di circolo o di istituto deliberare, sulla base degli orientamenti dei consigli di classe e delle proposte del collegio dei docenti (il testo rinvia agli artt. 3, 4, 6 e 12 del d.P.R. 416/1974 e all’art. 3 del d.P.R. 417/1974). Le deliberazioni vanno inviate agli uffici scolastici provinciali per l’esercizio del potere di vigilanza; per i viaggi all’estero occorre la preventiva autorizzazione dell’ufficio scolastico.
- § 7 Durata e periodi — «appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe», superabile «in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell’ufficio scolastico provinciale». Divieto di viaggi nell’ultimo mese di lezione, con deroga per le attività sportive scolastiche nazionali e internazionali e per l’educazione ambientale. Raccomandazioni sulla sicurezza: evitare alta stagione e giorni prefestivi, concordare preventivamente tempi e modalità con i gestori dei luoghi visitati, non far coincidere i viaggi con scrutini o elezioni scolastiche. «Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne», salve le deroghe dei punti 9.1 e 9.2.
- § 8 Docenti accompagnatori — vanno individuati fra i docenti delle classi partecipanti, preferibilmente di materie attinenti; per i viaggi all’estero almeno uno deve conoscere bene la lingua del Paese. L’incarico «costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione» e comporta «l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave». Rapporto numerico: «almeno un accompagnatore ogni quindici alunni», elevabile fino a un massimo di tre unità per classe con delibera, se le esigenze e il bilancio lo consentono; gli accompagnatori devono essere menzionati nella delibera del consiglio di circolo o di istituto; il programma «non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette “a disposizione”)». In presenza di alunni con disabilità gli organi collegiali provvedono «in via prioritaria alla designazione di un qualificato accompagnatore» e a ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità. Il dirigente conferisce gli incarichi nell’ambito delle indicazioni del consiglio, tenendo conto della disponibilità effettiva dei docenti.
- § 9 Mezzo di trasporto e agenzia — criteri di scelta del vettore e dell’agenzia.
- § 10 Assicurazione contro gli infortuni — «tutti i partecipanti debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni»; per i docenti accompagnatori e i capi d’istituto va stipulato apposito contratto, con premio a carico del capitolo delle attività integrative e parascolastiche. Per i viaggi all’estero, in assenza di agenzia che garantisca la copertura, occorre una polizza con massimale adeguato comprensiva di responsabilità civile verso terzi. Per i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo resta valida l’assicurazione INAIL estesa ad alunni e insegnanti dagli artt. 4 e 30 del d.P.R. 1124/1965.
- § 11 Aspetti finanziari — le spese, compresa l’indennità di missione, sono imputate agli appositi capitoli di bilancio; contributi di enti e quote dei partecipanti vanno sempre versati nel bilancio dell’istituto; i pagamenti avvengono «esclusivamente attraverso i normali documenti contabili», salvo l’accreditamento di una somma per piccole spese impreviste, di cui va reso conto con documentazione.
- § 12-13 — riepilogo della documentazione; la circolare «sostituisce, nella materia qui trattata, tutte le circolari emanate, che sono conseguentemente da considerarsi abrogate».
Valore giuridico
Non è fonte del diritto. È una circolare ministeriale: valore interpretativo e organizzativo. Nel 1992 operava in un contesto in cui i viaggi erano soggetti a vigilanza e autorizzazione degli uffici scolastici provinciali; quel sistema è venuto meno con l’autonomia scolastica. Molti riferimenti normativi interni sono superati: il d.P.R. 416/1974 è confluito nel dlgs-297-1994; gli aspetti contabili sono oggi retti dal di-129-2018; la scelta del contraente ricade nel dlgs-36-2023. Il richiamo all’art. 2047 c.c. va letto insieme all’art. 2048 e all’art. 61 della L. 312/1980, entrambi non presenti in raw/ per questo profilo. I limiti dei sei giorni e del divieto nell’ultimo mese non hanno base normativa autonoma e sono oggi ricondotti all’autonomia: vanno trattati come prassi, non come obbligo.
Cosa comporta per la scuola
Resta l’impianto che ogni regolamento d’istituto ricalca: programmazione nel PTOF, delibera del consiglio di istituto con l’indicazione degli accompagnatori, consenso scritto dei genitori per i minorenni, quorum di partecipazione, rapporto accompagnatori/alunni, accompagnatore qualificato per gli alunni con disabilità, copertura assicurativa di alunni e accompagnatori, transito di tutte le somme nel bilancio dell’istituto e pagamenti con i normali documenti contabili.
Vigenza
Da maneggiare come atto storico, non come disciplina vigente. Non risulta un atto di revoca, ma la circolare è anteriore all’autonomia scolastica (dpr-275-1999) e al nuovo regolamento di contabilità; la cm-623-1996-visite-viaggi-istruzione ne ha già superato la parte sulle autorizzazioni, rimettendo l’intera gestione all’autonomia decisionale degli organi della scuola. Verifica: 2026-09-14.
Collegamenti
cm-623-1996-visite-viaggi-istruzione · dlgs-297-1994 · dpr-275-1999 · di-129-2018 · vigilanza-alunni · consiglio-istituto · collegio-docenti