Identificazione
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, «relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088». Pubblicato in GU UE L 198 del 22 giugno 2020, pag. 13. Base giuridica: art. 114 TFUE. Noto come regolamento tassonomia.
Testo usato: versione italiana scaricata da EUR-Lex (CELEX 32020R0852) il 12 settembre 2026, in raw/normativa/regolamento-ue-2020-852-tassonomia.md. Copia di lavoro: non fa fede.
Gerarchia e collocazione
Regolamento dell’Unione europea: fonte direttamente applicabile in ciascuno Stato membro senza atto di recepimento (art. 27, formula finale). Nella gerarchia interna si colloca sopra la legge ordinaria per effetto degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
Non è una norma di diritto scolastico. Entra nel wiki perché è la fonte della definizione a cui rinvia il principio «non arrecare un danno significativo» (Do No Significant Harm, DNSH):
- regolamento-ue-2021-241-rrf, art. 2, punto 6: «“non arrecare un danno significativo”: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852»;
- regolamento-ue-2021-241-rrf, art. 5, par. 2: «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”»;
- lo stesso regolamento RRF ripete il rinvio all’art. 17 fra i contenuti obbligatori del piano nazionale (art. 18) e fra i criteri di valutazione della Commissione (art. 19 e allegato V, criterio 2.4).
Catena: art. 17 Reg. 2020/852 → artt. 2, 5, 18 e 19 Reg. 2021/241 → PNRR italiano → dl-77-2021-governance-pnrr → decreti e istruzioni operative del Ministero → obblighi del singolo istituto soggetto attuatore.
Sul contenuto tecnico il regolamento è completato dagli atti delegati della Commissione che fissano i criteri di vaglio tecnico (EUR-Lex li registra come atti che «completano» il regolamento: Reg. delegati (UE) 2021/2139, 2021/2178 e 2023/2486); nessuno di essi è ancora nel wiki.
Ambito di applicazione
L’art. 1, par. 2 delimita i destinatari diretti e non comprende le pubbliche amministrazioni né le istituzioni scolastiche:
- le misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti, in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili (lett. a);
- i partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari (lett. b);
- le imprese soggette all’obbligo di dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi della direttiva 2013/34/UE (lett. c).
Per la scuola la rilevanza è dunque indiretta e mediata: l’art. 17 opera come parametro di valutazione degli interventi finanziati dal PNRR, non come fonte di obblighi autonomi a carico dell’istituto. Tempi: entrata in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione (12 luglio 2020); applicazione degli artt. 4-8 dal 1° gennaio 2022 per gli obiettivi climatici e dal 1° gennaio 2023 per gli altri quattro (art. 27, par. 2).
Contenuto rilevante per il DS
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Art. 3 — un’attività economica è ecosostenibile solo se soddisfa quattro condizioni cumulative: a) contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali dell’art. 9; b) nessun danno significativo agli altri obiettivi, «in conformità dell’articolo 17»; c) rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dell’art. 18; d) conformità ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione. È lo schema logico che il PNRR eredita: un progetto può essere utile alla transizione digitale e tuttavia non finanziabile perché danneggia un altro obiettivo ambientale.
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Art. 9 — i sei obiettivi ambientali. Testo: «Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.»
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Art. 17 — «Danno significativo agli obiettivi ambientali»: è l’articolo che serve al dirigente scolastico, perché definisce che cosa si deve escludere. Il par. 1 stabilisce che la valutazione va fatta «tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica» e indica, obiettivo per obiettivo, quando il danno è significativo:
- lett. a) mitigazione dei cambiamenti climatici — se l’attività «conduce a significative emissioni di gas a effetto serra»;
- lett. b) adattamento ai cambiamenti climatici — se conduce «a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi»;
- lett. c) acque e risorse marine — se nuoce «al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee» (i) o «al buono stato ecologico delle acque marine» (ii);
- lett. d) economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti — se l’attività conduce a «inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali», valutate «anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti» (i); se comporta «un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili» (ii); o se «lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente» (iii);
- lett. e) prevenzione e riduzione dell’inquinamento — se l’attività «comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio»;
- lett. f) biodiversità ed ecosistemi — se l’attività «nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi» (i) o «allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione» (ii).
Il par. 2 impone di considerare «l’impatto ambientale dell’attività stessa e l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi».
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Che cosa significa in concreto per una scuola che gestisce fondi PNRR — sintesi di primo livello, ricavata dal combinato fra l’art. 17 e il rinvio dell’art. 2, punto 6 del Reg. 2021/241; le prescrizioni puntuali stanno negli atti attuativi nazionali, non in questo regolamento:
- Edilizia e lavori (ristrutturazioni, cablaggio, rifacimento di laboratori e palestre): rilevano soprattutto le lett. a), c), e) ed f). La ricaduta pratica è che la documentazione di gara e il progetto devono dare conto della prestazione energetica, della gestione delle acque e del rumore, della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e dell’assenza di impatto su habitat protetti.
- Attrezzature digitali (dispositivi, arredi tecnologici, display, reti): rileva soprattutto la lett. d), letta con il par. 2. Poiché la valutazione è sull’intero ciclo di vita, contano durabilità, riparabilità, possibilità di aggiornamento, riutilizzabilità e riciclabilità dei dispositivi acquistati: sono criteri da tradurre in requisiti del capitolato e in criteri di aggiudicazione, non in una dichiarazione ex post.
- Smaltimento e dismissione (apparecchiature sostituite, RAEE, arredi rimossi): è il punto in cui l’art. 17 è più esplicito — lett. d), punti ii) e iii): un intervento che aumenti in modo significativo la produzione o lo smaltimento di rifiuti, o il cui smaltimento a lungo termine sia dannoso, viola il principio. Per la scuola significa che la dismissione del vecchio va progettata insieme all’acquisto del nuovo e documentata.
- Conseguenza sul piano della responsabilità: il DNSH è condizione di finanziabilità della misura (art. 5, par. 2 del Reg. 2021/241), non una raccomandazione. Il suo mancato rispetto si riflette sull’ammissibilità della spesa e quindi sul rischio di rendicontazione e di responsabilita-erariale. La verifica in concreto va condotta con il DSGA e con il RUP, e per gli interventi edilizi con l’ente locale proprietario dell’immobile.
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Art. 18 — garanzie minime di salvaguardia: linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, Principi guida ONU su imprese e diritti umani, convenzioni fondamentali OIL, Carta internazionale dei diritti dell’uomo. È la terza condizione dell’art. 3 e riguarda la catena di fornitura.
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Art. 19, par. 1, lett. b) — i criteri di vaglio tecnico della Commissione «specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo»: il contenuto tecnico operativo del DNSH sta negli atti delegati, non nell’art. 17.
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Artt. 21-22 — vigilanza delle autorità competenti nazionali e obbligo degli Stati di prevedere misure e sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» per la violazione degli artt. 5, 6 e 7 (obblighi di trasparenza dei prodotti finanziari): non riguardano le istituzioni scolastiche.
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Art. 27 — entrata in vigore e applicazione scaglionata (vedi «Ambito di applicazione»).
Adempimenti generati
Nessun adempimento autonomo a carico dell’istituzione scolastica discende da questo regolamento: l’ambito dell’art. 1, par. 2 non la comprende. Gli obblighi operativi che il DS deve assolvere — schede DNSH, requisiti di capitolato, documentazione da conservare per i controlli — nascono dagli atti PNRR che rinviano all’art. 17: dm-161-2022-piano-scuola-40, istruzioni-operative-pnrr-2023 e attivita-negoziale per la parte di gara.
Vigenza e modifiche
Vigente. Verifica su EUR-Lex (CELEX 32020R0852) il 12 settembre 2026: stato «In force», Date of end of validity: No end date. EUR-Lex non registra atti modificativi del regolamento; risultano rettifiche in versioni linguistiche diverse dall’italiano e tre atti che lo «completano» (Reg. delegati (UE) 2021/2139, 2021/2178 e 2023/2486). L’art. 25 del regolamento ha a sua volta modificato il Reg. (UE) 2019/2088.
Nota sulla fonte: il rendering XHTML e la scheda EUR-Lex riportano nel titolo italiano la ripetizione «del Parlamento europeo e del del Consiglio»; è un refuso della versione italiana pubblicata, conservato nel file in raw/ e corretto nelle citazioni del wiki.
Collegamenti
regolamento-ue-2021-241-rrf · dl-77-2021-governance-pnrr · dl-152-2021-attuazione-pnrr · dm-161-2022-piano-scuola-40 · dm-65-2023-nuove-competenze · istruzioni-operative-pnrr-2023 · dlgs-36-2023 · responsabilita-erariale · digitalizzazione-scuola