Identificazione
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), in GUUE L 57 del 18 febbraio 2021.
Gerarchia e collocazione
Fonte dell’Unione direttamente applicabile. È la base giuridica del PNRR italiano: tutto ciò che una scuola fa come soggetto attuatore di un progetto PNRR discende, in ultima istanza, da questo regolamento. Sul versante nazionale la governance è nel dl-77-2021-governance-pnrr.
Contenuto rilevante per il DS
- Sei pilastri di intervento, fra cui «istruzione e competenze» e «transizione verde» e «trasformazione digitale»: la Missione 4 del PNRR italiano vi si colloca.
- Logica per milestone e target: i finanziamenti non sono a rimborso di spesa ma legati al raggiungimento di traguardi e obiettivi verificabili. È la ragione per cui i decreti ministeriali PNRR impongono alle scuole scadenze rigide e indicatori di realizzazione.
- Principio DNSH (Do No Significant Harm, art. 5): nessun intervento deve arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali. Vincola i lavori edilizi e gli acquisti di attrezzature finanziati con PNRR.
- Quote minime: almeno il 37 % per la transizione verde e il 20 % per quella digitale.
- Controlli e audit (art. 22): obbligo per gli Stati di prevenire frodi, corruzione, conflitti di interessi e doppio finanziamento; conservazione della documentazione. Da qui gli obblighi di rendicontazione e di tracciabilità che ricadono sul dirigente scolastico come soggetto attuatore.
- Titolarità dei dati sui destinatari finali e obblighi di comunicazione e visibilità del finanziamento UE.
Adempimenti generati
attivita-negoziale · amministrazione-trasparente
Collegamenti
dl-77-2021-governance-pnrr · dl-152-2021-attuazione-pnrr · dm-161-2022-piano-scuola-40 · responsabilita-erariale · regolamento-ue-2020-852-tassonomia