Identificazione

Decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 26 giugno 2000, n. 234 — Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (GU n. 198 del 25 agosto 2000). Testo usato: Normattiva, versione multivigente al 12 settembre 2026. Base giuridica: art. 8 del dpr-275-1999 e art. 17, cc. 3 e 4 della legge-400-1988; parere del Consiglio di Stato del 17 aprile 2000 e del CNPI del 14 marzo 2000.

Gerarchia e collocazione

Regolamento ministeriale: fonte secondaria del diritto. È la prima applicazione dell’art. 8 del regolamento dell’autonomia, adottata «in attesa dell’approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici» (L. 10 febbraio 2000, n. 30).

Ambito di applicazione

Tutte le istituzioni scolastiche cui è stata riconosciuta autonomia ai sensi dell’art. 21 della legge-59-1997, a decorrere dal 1° settembre 2000, scuola materna compresa.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1, c. 1 — dal 1° settembre 2000 e finché non sia data attuazione alla L. 30/2000, gli ordinamenti e le relative sperimentazioni funzionanti nell’a.s. 1999/2000 — programmi di insegnamento e orario di funzionamento — costituiscono i curricoli delle istituzioni scolastiche autonome.
  • Art. 1, c. 2 — a tali curricoli si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo il piano dell’offerta formativa.
  • Art. 2 — nell’ambito dei curricoli ciascuna scuola può riorganizzare i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze, valorizzando nuove metodologie e tecnologie multimediali; c. 2: al termine dell’anno scolastico ogni istituzione valuta gli effetti degli interventi, che devono tendere al miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento.
  • Art. 3, c. 1 — la quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli è pari all’85% del monte ore annuale delle singole discipline.
  • Art. 3, c. 2 — la quota riservata alle singole istituzioni scolastiche è il restante 15%, utilizzabile per confermare l’assetto ordinamentale, per compensazioni fra discipline e attività, o per introdurre nuove discipline, impiegando i docenti in servizio nell’istituto.
  • Art. 3, c. 5 — l’adozione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare riduzione dell’orario obbligatorio annuale: le residue frazioni di tempo devono essere recuperate.
  • Art. 3, c. 4 — nell’ambito della flessibilità le scuole promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli e il recupero di quelli con carenze, garantendo continuità e orientamento.
  • Art. 4, cc. 2-3 — per la scuola materna sono confermati gli orientamenti del D.M. 3 giugno 1991; l’organico docente è assegnato nella misura di due docenti per sezione funzionante a 8-10 ore giornaliere e, in situazioni particolari, di uno per sezione a orario ridotto.
  • Art. 5 — l’attuazione del regolamento non comporta decreti autorizzativi; le scuole comunicano agli uffici centrali e periferici del Ministero le scelte curricolari effettuate ai sensi dell’art. 4, ai fini della gestione del personale.

Adempimenti generati

predisposizione-ptof — la quota di istituto è la sede in cui il PTOF esercita la flessibilità curricolare; criteri-valutazione-collegio per le scelte deliberate dal collegio-docenti.

Vigenza e modifiche

Da verificare. Normattiva non registra abrogazioni espresse né modifiche del testo, ma il quadro di riferimento è mutato radicalmente: la L. 30/2000, richiamata come termine di durata della disciplina transitoria, è stata superata dalla legge-53-2003; i quadri orari e le quote di autonomia e flessibilità sono oggi fissati dai regolamenti di riordino del 2009-2010 (dpr-89-2009, dpr-87-2010, dpr-88-2010, dpr-89-2010) e dalle Indicazioni nazionali. La percentuale dell’85%/15% non va presentata come regola vigente senza la verifica del quadro orario applicabile al singolo ordine di scuola. Ultima verifica: 2026-09-12 (Normattiva).

Collegamenti

dpr-275-1999 · legge-59-1997 · legge-53-2003 · legge-400-1988 · dm-254-2012-indicazioni-nazionali · dm-221-2025-indicazioni-nazionali · curricolo · autonomia-scolastica · ptof

Fonti

dm-234-2000-curricoli-autonomia