Identificazione
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 — Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Testo multivigente scaricato da Normattiva il 2026-09-11 (artt. 1-6 e allegati A-E).
Natura: regolamento ministeriale, cioè fonte secondaria del diritto, adottato in attuazione di una previsione di legge; non è un semplice atto amministrativo generale. La base giuridica è l’art. 1, cc. 209-214 della legge-244-2007.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — oggetto e ambito: disciplina emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio; si applica alle amministrazioni indicate dall’art. 1, c. 209 della legge 244/2007, istituzioni scolastiche comprese.
- Art. 2 — la fattura elettronica reca i dati del documento «Formato della fattura elettronica» (allegato A) e riporta obbligatoriamente le informazioni dei paragrafi 3 e 4 di quell’allegato; le regole tecniche di emissione, trasmissione e ricevimento sono nell’allegato B.
- Art. 2-bis — cause tassative di rifiuto: le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei casi elencati, cioè: a) fattura riferita a operazione non posta in essere in favore del destinatario; b) omessa o errata indicazione del CIG o del CUP (salvi i casi di esclusione); c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio dei dispositivi medici; d) omessa o errata indicazione del codice AIC dei farmaci; e) omessa o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali. Il c. 2 aggiunge che il rifiuto è comunque escluso quando gli elementi possono essere corretti con le procedure di variazione dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972; il c. 3 disciplina la comunicazione del rifiuto al fornitore secondo il paragrafo 4.5 dell’allegato B. È la disposizione da conoscere quando il DSGA propone il rifiuto di una fattura: fuori da questi casi il rifiuto è illegittimo e ritarda il pagamento, con i rischi connessi agli interessi moratori.
- Art. 3 — codice univoco ufficio: ogni amministrazione identifica gli uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche e ne cura l’inserimento e l’aggiornamento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che assegna il codice; senza questo adempimento le fatture non possono essere recapitate alla scuola.
- Art. 4 — misure di supporto per le PMI: il MEF rende disponibili gratuitamente su
acquistinretepa.itstrumenti di generazione, conservazione e trasmissione delle fatture per le imprese abilitate al MEPA. - Art. 5 — intermediari: gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per trasmissione, conservazione e archiviazione, restando inalterate le responsabilità fiscali dell’emittente; anche le pubbliche amministrazioni possono costituirsi intermediari fra loro, previo accordo.
- Art. 6 — decorrenze: dodici mesi dall’entrata in vigore per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza (c. 2); ventiquattro mesi per le altre amministrazioni (c. 3); caricamento degli uffici in IPA entro tre mesi dalla decorrenza degli obblighi (c. 5); dalle date indicate, le amministrazioni non possono accettare fatture non trasmesse in forma elettronica tramite Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi, non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale (c. 6). Gli allegati A-E sono parte integrante del regolamento (c. 7).
Adempimenti generati
attivita-negoziale — ciclo passivo: mantenimento aggiornato del codice univoco ufficio in IPA, ricezione delle sole fatture elettroniche, gestione del rifiuto nei soli casi dell’art. 2-bis, indicazione del CIG nei documenti contrattuali. protocollo-informatico — registrazione e conservazione dei documenti informatici ricevuti.
Vigenza e modifiche
Vigente (verifica su Normattiva del 2026-09-11). L’art. 2-bis è stato aggiunto successivamente al testo originario, in attuazione della lett. g-ter del c. 213 della legge 244/2007, e va letto con il d.l. 66/2014 (CIG e CUP in fattura). La disciplina si intreccia oggi con la piattaforma dei crediti commerciali del dl-35-2013 e con gli obblighi di fatturazione elettronica generalizzati introdotti dopo il 2018.
Collegamenti
legge-244-2007 · dl-35-2013 · dlgs-82-2005 · dlgs-36-2023 · di-129-2018 · dsga · attivita-negoziale
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dm-55-2013-fattura-elettronica.md (download 2026-09-11, testo multivigente).
Citato da 1 quesito della banca dati del concorso DS 2017.